Art. 1.
1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 16. - 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per
oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali
il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed
altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via
satellite e la ritrasmissione via cavo, nonche' quella codificata
con condizioni di accesso particolari".
Art. 2.
1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile
1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche,
fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le
modalita' di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale".
2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono
aggiunti i seguenti commi:
"E' consentita, conformemente alla convenzione di Berna per
la protezione delle opere letteratire e artistiche, ratificata e
resa esecutiva ai sensi della legge 20 giungo 1978, n. 399, nei
limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di
periodico, escluse le pagine di pubblicita', la riproduzione per
uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia,
xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di
riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a
disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per
fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono
corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere
dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi
vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del
presente comma. La misura di detto compenso e le modalita' per la
riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri
posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso
accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate,
tale compenso non puo' essere inferiore per ciascuna pagina
riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente
dall'ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio
1993, n. 159, sono abrogati.
Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche
pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al
quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti
stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara
fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso
in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al
comam 2 dell'articolo 181-ter. Tale compenso e' versato
direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli
introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche
dipendono".
3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, dopo le parole: "articolo 171-bis" sono inserite le
seguenti: "e dall'articolo 171-ter".
4. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
aggiunto il seguente comma:
"La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al
quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della
attivita' di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di
riproduzione da sei mesi ad un anno nonche' la sanzione
amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire".
5. Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633,
introdotto dall'articolo 10 della presenta legge, e' inserito il
seguente:
"ART. 181-ter. - 1. I compensi per le riproduzioni di cui al
quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti,
al netto di una provvigione, dalla Societa' italiana degli autori
ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le
associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalita'
di pagamento dei detti compensi, nonche' la misura della
provvigione spettante alla Societa', sono determinate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti
interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190.
L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto
dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti
accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE
non svolga gia' attivita' di intermediazione ai sensi
dell'articolo 180, puo' avvenire anche tramite le principali
associazioni delle categorie interessate, individuare con proprio
decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite
convenzioni".
Art. 3.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 69 della legge 22
aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero,
non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi
almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e
sequenze di immagini".
2. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Per i servizi delle bioblioteche e discoteche dello
Stato e degli Enti pubblici e' consentita la riproduzione in unico
esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime
biblioteche e discoteche dello Stato e degli Enti pubblici".
Art. 4.
1. Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il
primo comma e' sostituito dal seguente:
"Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli
articoli precedenti, possono essere ordinati dall'Autorita'
Giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il
sequestro di cio' che si ritenga costituire violazione del diritto
di utilizzazione".
Art. 5.
1. L'articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 162 - 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla
presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono
disciplinati dalle norme del codice di procedura civile
concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione
preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la
perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di
Ufficiale Giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o
piu' periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di
accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici
spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore
previste per atti di questa natura dal Codice di Procedura Civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere
alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere
assistiti da tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo
dell'articolo 693 del Codice di Procedura Civile. Ai fini
dell'articolo 697 del Codice di Procedura Civile, il carattere
dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua
dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento.
Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-
octies, 669-undecies e 675 del Codice di Procedura Civile.
5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del Codice di
Procedura Civile, possono essere completate le operazioni di
descrizione e di sequestro gia' iniziate, ma non possono esserne
iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la
facolta' di chiedere al Giudice di disporre ulteriori
provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del
procedimento di merito.
6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti
appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso,
purche' si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o
distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i
suddetti provvedimenti e purche' tali oggetti non siano adibiti ad
uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque
mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione,
con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al
terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o
sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla
conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia".
Art. 6.
1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 163. - 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione
economica puo' chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi
attivita' che costituisca violazione del diritto stesso, secondo
le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti
cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il Giudice puo' fissare una somma
dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente
constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento".
Art. 7.
1. Il numero 3) dell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e' sostituito dal seguente:
"3) L'ente di diritto pubblico designa i funzionari
autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto di
autore nonche' ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; detti
attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a
norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile".
Art. 8.
1. Dopo l'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono
inseriti i seguenti:
"Art. 174-bis. - 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la
violazione delle disposizioni previste nella presente sezione e'
unita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del
prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della
violazione, in misura comunque non inferiore a Lire duecentomila.
Se il prezzo non e' facilmente determinabile, la violazione e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire
duecentomila a lire duemilioni. La sanzione amministrativa si
applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni
esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative,
applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto
allo stato di previsione del Ministero della Giustizia destinato
al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella
prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente
legge. Il fondo e' istituito con decreto adottato dal Ministro
della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Interno, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per la promozione delle campagne
informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
Art. 174-ter. - 1. Quando esercita l'azione penale per taluno
dei reati non colposi previsti nella presente sezione commessi
nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attivita' soggetta
ad autorizzazione, il pubblico ministero ne da' comunicazione al
questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del
provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al
comma 1, il questore, sentiti gli interessati, puo' disporre, con
provvedimento motivato, al sospensione dell'esercizio o
dell'attivita' per un periodo non inferiore a quindici giorni e
non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale
eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1,
e' sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa
accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o
dell'attivita' per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la
durata della sospensione diposta a norma del comma 2. Si applica
l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di
recidiva specifica e' disposta la revoca della licenza di
esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita'.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di
sincronizzazione o di postproduzione nonche' di masterizzazione,
tipografia e che comunque esercitino attivita' di produzione
industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti
e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi
televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4
novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese
in caso di esercizio dell'azione penale; se vi e' condanna, sono
revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un
biennio".
2. Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e' inserito il seguente:
"Art. 75-bis. - 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di
lucro, attivita' di produzione, di duplicazione, di riproduzione,
di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di
nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto
contenente fonogrammi o videgrammi di opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda
detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attivita'
anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne
rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito
registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno".
3. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13
luglio 1994, n. 480, dopo le parole: "articoli 59, 60, 75," sono
inserite le seguenti: "75-bis,".
Art. 9.
1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'espressione:
"Ente italiano per il diritto di autore" ovunque ricorra e'
sostituita dall'espressione "Societa' italiana degli autori ed
editori (SIAE)".
Art. 10.
1. Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
inserito il seguente:
"Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli
effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Societa'
italiana degli autori ed editori (SIAE) appone contrassegno su
ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali
nonche' su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in
movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra
quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere
posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a
fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle
riproduzioni di cui all'articolo 68 potra' essere adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di
accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno e' apposto sui supporti di cui al comma 1 ai
soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere
dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente
dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul
diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri
indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed
elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.
3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai
diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo
modalita' e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma
4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e
le categorie interessate, puo' non essere apposto sui supporti
contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto
legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente
mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non
contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da
costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive
intere, non realizzate espressamente per il programma per
elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per
cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a
concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In
tali ipotesi la legittimita' dei prodotti, anche ai fini della
tutela penale di cui all'articolo 171-bis, e' comprovata da
apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori
preventivamente rendono alla SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del
contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da
emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di
categoria interessate, nei termini piu' idonei a consentirne la
agevole applicabilita', la facile visibilita' e a prevenire
l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di
entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il
sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della
collocazione del contrassegno determinatori sotto la disciplina
previgente. le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a
carico dei richiedenti e la loro misura, in categorie interessate,
e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto
di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali
da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere
elementi tali da permettere la identificazione del titolo
dell'opera per la quale e' stato richiesto, del nome dell'autore,
del produttore o del tiolare del diritto d'autore. Deve contenere
altresi' l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola
opera riprodotta o registrata nonche' della sua destinazione alla
vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6. L'apposizione materiale del contrassegno puo' essere
affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi
delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilita' a
termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno
trimestralmente la SIAE circa l'attivita' svolta e lo stadio di
utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva
apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista
apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha
l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel
territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di
cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono
concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da
attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla
presa d'atto della SIAE.
8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il
contrassegno e' considerato segno distintivo di opera
dell'ingegno".
Art. 11.
1. Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono
inseriti i seguenti:
"Art. 182-bis - 1. All'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni ed alla Societa' italiana degli autori ed editori
(SIAE) e' attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze
previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le
violazioni della presente legge, la vigilanza:
a) sull'attivita' di riproduzione e duplicazione con
qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e
qualsiasi altro supporto nonche' su impianti di utilizzazione in
pubblico, via etere e via cavo, nonche' sull'attivita' di
diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e
registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui
diritti connessi al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione
e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla
lettera a);
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali
utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi,
anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo
sistema di riproduzione.
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si
coordina, a norma del comma 1, con l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' conferire
funzioni ispettive e propri funzionari ed agire in coordinamento
con gli ispettori della SIAE.
Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le
attivita' di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via
etere e via cavo o proiezione cinematografica nonche' le attivita'
ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione della
documentazione relativa all'attivita' svolta, agli strumenti e al
materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di
utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e
via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso in cui i
suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti
industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive,
l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorita'
giudiziaria.
Art. 182-ter - 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di
violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da
trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per
il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti
del codice di procedura penale".
2. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 della legge 31
luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) e' inserito il seguente:
"4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;".
Art. 12.
1. All'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
aggiunti i seguenti commi:
"3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilita'
derivanti dall'applicazione del comma 3-ter, realizza e promuove
campagne informative attraverso la televisione, la radio, il
cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare
l'opinione pubblica sulla illiceita' dell'acquisto di prodotti
delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 3-bis sono utilizzate
le somme affluite nel capitolo di cui all'articolo 174-bis, comma
2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni".
CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13.
1. L'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 171-bis - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne
profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa,
distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale
o concede in locazione programmi contenuti in supporti non
contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori
(SIAE), e' soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre
anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo
inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione
arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a
protezione di un programma per elaboratori. La pena non e'
inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire
trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non
contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto,
distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il
contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di
cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue
l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero
distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, e'
soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della
multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non e'
inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire
trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'".
Art. 14.
1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 171-ter. - 1. E' punito, se il fatto e' commesso per
uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di
lucro:
a) abisivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in
pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera
dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico,
della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi
ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di
opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o
sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico
con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie,
drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-
musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere
collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione,
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la
distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in
noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico,
trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento,
trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le
duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in
commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in
pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con
qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, od altro supporto per il quale e' prescritta, ai sensi
della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della
Societa' italina degli autori ed editori (SIAE), privi del
contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o
alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la
vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi
titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le
misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore,
ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato
ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla
decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la
vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in
noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente,
installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che
consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento
del canone dovuto.
2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la
multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente,
vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o
importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere
tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
b) esercitando in forma imprenditoriale attivita' di
riproduzione, distribuzoone, vendita o commercializzazione,
importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti
connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attivita' illecite di cui al comma
1.
3. La pena e' diminuita se il fatto e' di particolare tenuita'.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli
30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o piu' quotidiani,
di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o piu'
periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione
o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio
dell'attivita' produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori,
musicisti, scrittori ed autori drammatici".
Art. 15.
1. Dopo l'articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n.
633, e' inserito il seguente:
"Art. 171-quinquies. 1. Ai fini delle disposizioni di cui
alla presente legge e' equiparata alla concessione in noleggio la
vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva
quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento
della condizione il venditore restituisca una somma comunque
inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte
dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una
somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al
prezzo di vendita".
Art. 16.
1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento,
anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in
parte, un'opera dellingegno tutelata dalla normativa sul diritto
d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista
o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o
multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge
e' punito, purche' il fatto non costituisca concorso nei reati di
cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-
quinquies, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n.
633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la
sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le
sanzioni accessorie della confisca del materiale e della
pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a
diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantita'
delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la
sanzione amministrativa e' aumentata sino a lire due milioni e il
fatto e' punito con la cinfisca degli strumenti e del materiale,
con la pubblicazione della sentenza su due o piu' giornali
quotidiani a diffusione nazionale o su uno o piu' periodici
specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di
attivita' imprenditoriale, con la revoca della concessione o
autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio
dell'attivita' produttiva o commerciale.
Art. 17.
1. Dopo l'articolo 171-quinquies della legge 22 aprile 1941, n.
633, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, sono
inseriti i seguenti:
"Art. 171-sexies. - 1. Quando il materiale sequestrato e',
per entita', di difficile custodia, l'autorita' giudiziaria puo'
ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui
all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. E' sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei
materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli
articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater nonche' delle
videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o
informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti,
ceduti, commerciali, detenuti o introdotti sul territorio
nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove
richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o
alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca e' ordinata
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti
a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel
cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.
Art. 171-septies. - 1. La pena di cui all'articolo 171-ter,
comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al
contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano
alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in
commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati
necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, a
chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli
obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente
legge.
Art. 171-octies. - 1. Qualora il fatto non costituisca piu'
grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni
chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa,
promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato
apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di
trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via
etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia
digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali
audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale
da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di
utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del
segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la
fruizione di tale servizio.
2. La pena non e' inferiore a due anni di reclusione e la multa
a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'.
Art. 171-nonies. - 1. La pena principale per i reati di cui
agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater e' diminuita da un
terzo alla meta' e non si applicano le pene accessorie a colui
che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente
contestata in un atto dell'autorita' giudiziaria, la denuncia
spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo posesso,
consente l'individuazione del promotore o organizzatore
dell'attivita' illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater,
di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro
di notevoli quantita' di supporti audiovisivi e fonografici o di
strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei
reati.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al
promotore o organizzatore delle attivita' illecite previste
dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1".
Art. 18.
1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo il
comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare
alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino
le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso
conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e,
contestualmente, devono corrispondere il compenso dovuto a norma
dei commi 1 e 3.
6-ter. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma
6-bis, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione
presentata non corrisponda alla realta', la SIAE puo' ottenere che
il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del
soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie
informazioni".
Art. 19.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito
il Comitato per la tutela della proprieta' intellettuale, di
seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato e' composto dal Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri avente delega, che lo
preside, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui
uno indicato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e
uno dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE),
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Gli esperti, il cui mandato e' a titolo gratuito, restano in
carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il Comitato e' organo di consulenza tecnica e documentale
della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, puo'
elaborare proposte per rendere piu' efficace l'attivita' di
contrasto delle attivita' illecite lesive della proprieta'
intellettuale.
4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Comitato puo'
richiedere copie di atti e informazioni utili alle pubbliche
amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria,
che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale
ed aziendale; puo' richiedere, altresi', all'autorita' giudiziaria
il rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati,
senza spese, ai sensi e nei limiti dell'articolo 1'16 del codice
di procedura penale.
5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4
sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono essere
elaborati in forma anomina per mezzo di un apposito sistema
informatico e telematico.
6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato
segnala all'autorita' giudiziaria e agli organi che svolgono
funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque
utili ai fini dell'attivita' di prevenzione e di repressione degli
illeciti.
7. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle
attivita' culturali provvede alle funzioni di assistenza tecnico-
amministrativa e di segreteria del Comitato, avvalendosi del
servizio per l'antipirateria. L'istituzione e il funzionamento del
Comitato non comportano oneri finaziari aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 agosto 2000
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
MELANDRI, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: FASSINO
LAVORI PREPARATORI
SENATO DELLA REPUBBLICA (atto n. 1496):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI)
e dal Ministro per i beni culturali e ambientali (veltroni) il 17
ottobre 1996.
Assegnato alla seconda commissione (Giustizia), sede
referente, il 31 ottobre 1996, con pareri della commissione prima,
quinta, sesta, settima, ottava, decima.
Esaminata dalla seconda commissione, in sede referente, il 18
marzo 1997; il 2, 29 aprile 1997; il 4, 5, 17, 18, 24, 25 giugno
1997; il 2, 15, 16 luglio 1997; il 16 settembre 1997.
Relazione scritta annunciata il 25 settembre 1997 (atto n.
1496-A relatore sen. BUCCERO).
Assegnato nuovamente alla seconda commissione (Giustizia), in
sede deliberante, il 25 settembre 1997 con pareri delle
commissioni prima, quinta, sesta, settimana, ottava, decima.
Esaminato dalla seconda commissione, in sede deliberante, il
17 novembre 1997; il 26 marzo 1998; il 6, 7, 12, 13, 14 maggio
1998 ed approvato in un testo unificato con atto n. 2157 (sen.
CENTARO ed altri) il 27 maggio 1998.
CAMERA DEI DEPUTATI (atto n. 4953-bis - stralcio degli articoli 1,
5 e da 7 a 22 dell'atto n. 4953 deliberato dall'assemblea il 6
ottobre 1998):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente,
il 6 ottobre 1998 con pareri, delle commissioni I, V, VI, VII, IX,
X, XIV.
Esaminato dalla II commissione il 4, 5 novembre 1998; il 13,
19, 27 gennaio 1999; il 10,24 febbraio 199; il 2 marzo 1999; il
23, 28 settembre 1999; il 7, 13, 14, 19 ottobre 199; il 9, 10, 11
novembre 1999; il 13, 19, 27 gennaio 1999; il 10, 24 febbraio
1999; il 2 marzo 1999; il 23, 28 settembre 1999; il 7, 13, 14, 19
ottobre 1999; il 9, 10, 11 novembre 1999; il 2 dicembre 1999; il
19, 20 gennaio 2000.
Esaminato dalla II commissione il 4, 5 novembre 1998; il 13,
19, 27 gennaio 1999; il 10, 24 febbraio 1999; il 2 marzo 1999; il
23, 28 settembre 1999; il 7, 13, 14, 19 ottobre 1999; il 9, 10, 11
novembre 1999; il 2 dicembre 1999; il 19, 20 gennaio 2000.
Esaminato in aula il 13 marzo 2000; il 20 giugno 2000 ed
approvato, con modificazioni, il 21 giugno 2000.
SENATO DELLA REPUBBLICA (atto n. 1496-B):
Assegnato alla seconda commissione (Gisutizia), in sede
deliberante, il 5 luglio 2000, con pareri delle commissioni prima,
quinta, settimana, ottava, decima.
Esaminata dalla seconda commissione, in sede deliberante, il
18, 20 luglio 2000 ed approvato il 25 luglio 2000.
NOTE
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
NOTA ALL'ART. 1:
- La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e'
pubblicata nella GAZZETTA UFFICIALE della Repubblica italiana 16
luglio 1941, n. 166.
NOTE ALL'ART. 2:
- Il testo dell'art. 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
con le modifiche introdotte dalla presente legge risulta come
segue:
"Art. 68. - E' libera la riproduzione di singole opere o
brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano con
mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera
nel pubblico.
E' LIBERA LA FOTOCOPIA DA OPERE ESISTENTI NELLE BIBLIOTECHE,
FATTA PER I SERVIZI DELLA BIBLIOTECA O, NEI LIMITI E CON LE
MODALITA' DI CUI AI COMMI QUARTO E QUINTO, PER USO PERSONALE.
E' vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico e, in
genere ogni utilizzazione di concorrenza con i diritti di
utilizzazione economica spettanti all'autore.
E' CONSENTITA, CONFORMEMENTE ALLA CONVEZIONE DI BERNA PER LA
PROTEZIONE DELLE OPERE LETTERARIE ED ARTISTICHE, RATIFICATA E RESA
ESECUTIVA AI SENSI DELLA LEGGE 20 GIUGNO 1978, N. 399, NEI LIMITI
DEL QUINDICI PER CENTO DI CIASCUN VOLUME O FASCICOLO DI PERIODICO,
ESCLUSE LE PAGINE DI PUBBLICITA', LA RIPRODUZIONE PER USO
PERSONALE DI OPERE DELL'INGEGNO EFFETTUATA MEDIANTE FOTOCOPIA,
XEROCOPIA O SISTEMA ANALOGO. I RESPONSABILI DEI PUNTI O CENTRI DI
RIPRODUZIONE, I QUALI UTILIZZINO NEL PROPRIO AMBITO O METTANO A
DISPOSIZIONE DI TERZI, ANCHE GRATUITAMENTE, APPARECCHI PER
FOTOCOPIA, XEROCOPIA O ANALOGO SISTEMA DI RIPRODUZIONE, DEVONO
CORRISPONDERE UN COMPENSO AGLI AUTORI ED AGLI EDITORI DELLE OPERE
DELL'INGEGNO PUBBLICATE PER LE STAMPE CHE MEDIANTE TALI APPARECCHI
VENGONO RIPRODOTTE PER GLI USI PREVISTI NEL PRIMO PERIODO DEL
PRESENTE COMMA. LA MISURA DI DETTO COMPENSO E LE MODALITA' PER LA
RISCOSSIONE E LA RIPARTIZIONE SONO DETERMINATE SECONDO I CRITERI
POSTI ALL'ART. 181-TER DELLA PRESENTE LEGGE. SALVO DIVERSO ACCORDO
TRA LA S.I.A.E. E LE ASSOCIAZIONI DELLE CATEGORIE INTERESSATE,
TALE COMPENSO NON PUO' ESSERE INFERIORE PER CIASCUNA PAGINA
RIPRODOTTA AL PREZZO MEDIO A PAGINA RILEVATO ANNUALMENTE
DALL'ISTAT PER I LIBRI. GLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 22 MAGGIO
1993, N. 159, SONO ABROGATI.
LE RIPRODUZIONI DELLE OPERE ESISTENTI NELLE BIBLIOTECHE
PUBBLICHE, FATTE ALL'INTERNO DELLE STESSE CON I MEZZI DI CUI AL
QUARTO COMMA, POSSONO ESSERE EFFETTUATE LIBERAMENTE, NEI LIMITI
STABILITI DAL MEDESIMO COMMA, SALVO CHE SI TRATTI DI OPERE RARA
FUORI DAI CATALOGHI EDITORIALI, CON CORRESPONSIONE DI UN COMPENSO
IN FORMA FORFETTARIA A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO, DI CUI AL
COMMA 2 DELL'ART. 181-TER, DETERMINATO AI SENSI DEL SECONDO
PERIODO DEL COMMA 1 DEL MEDESIMO ART. 181-TER. TALE COMPENSO E'
VERSATO DIRETTAMENTE OGNI ANNO DALLE BIBLIOTECHE, NEI LIMITI DEGLI
INTROITI RISCOSSI PER IL SERVIZIO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI A CARICO
DEL BILANCIO DELLO STATO O DEGLI ENTI DAI QUALI LE BIBLIOTECHE
DIPENDONO".
- L'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con le
modifiche introdotte dalla presente legge, risulta come segue:
"Art. 171. - Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e
dall'art. 171-ter, e punito con la multa da L. 100.000 a L.
4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in
qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende
o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui
o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce
e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero
contrariamente alla legge italiana;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o
senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico
spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o
esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera
cinematografica. l'esecuzione in pubblico delle composizioni
musicali inserite nelle opere cinematografiche e la
radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante
una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un
numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che
aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o
altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel
territorio dello Stato le riproduzioni casi fatte all'estero;
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio
o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le
trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi
fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
La pena e' della reclusione fino ad un anno o della multa non
inferiore a L. 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi
sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con
usurpazione della paternita' dell'opera, ovvero con deformazione,
mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne
risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
LA VIOLAZXIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL TERZO ED AL
QUARTO COMMA DELL'ART. 68 COMPORTA LA SOSPENSIONE DELLA ATTIVITA'
DI FOTOCOPIA, XEROCOPIA O ANALOGO SISTEMA DI RIPRODUZIONE DA SIE
MESI AD UN ANNO NONCHE' LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA
DUE A DIECI MILIONI DI LIRE".
- La legge 20 giugno 1978, n. 399, reca: "Ratifica ed
esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle
opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886,
completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13
novembre 1908, coompletata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a
Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma
il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato 4".
- La legge 22 maggio 1993, n. 159, reca: "Norme in materia
di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del
contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli
177, 178 e 179 e all'ultimo comma dell'art. 172 della legge 22
aprile 1941, n. 633".
NOTA ALL'ART. 3:
- L'art. 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con le
modifiche introdotte dalla presente legge, risulta come segue:
"Art. 69. - 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e
discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di
promozione culturale e studio personale, non soggetto ad
autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al
quale non e' dovuta alcuna remunerazione ed ha ad ogetto
esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti
e partiture musicali:
B) I FONOGRAMMI ED I VIDEOGRAMMI CONTENENTI OPERE
CINEMATOGRAFICHE O AUDIOVISIVE O SEQUENZE D'IMMAGINI IN MOVIMENTO,
SIANO ESSE SONORE O MENO, DECORSI ALMENO DICIOTTO MESI DAL PRIMO
ATTO DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DISTRIBUZIONE OVVERO, NON ESSENDO
STATO ESERCITATO IL DIRITTO DI DISTRIBUZIONE, DECORSI ALMENO
VENTIQUATTRO MESI DALLA REALIZZAZIONE DELLE DETTE OPERE E SEQUENZE
DI IMMAGINI.
1-BIS. PER I SERVIZI DELLE BIBLIOTECHE E DISCOTECHE DI STATO
E DEGLI ENTI PUBBLICI E' CONSENTITA LA RIPRODUZIONE IN UNICO
ESEMPLARE DEI FONOGRAMMI E VIDEOGRAMMI CONTENENTI OPERE
CINEMATOGRAFICHE O AUDIOVISIVE O SEQUENZE DI IMMAGINI IN
MOVIMENTO, SIANO ESSE SONORE O MENO, ESISTENTI PRESSO LE MEDESIME
BIBLIOTECHE E DISCOTECHE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI".
NOTA ALL'ART. 4:
- L'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con le
modifiche introdotte dalla presente legge, risulta come segue:
"ART. 161. - AGLI EFFETTI DELL'ESERCIZIO DELLE AZIONI
PREVISTE NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI, POSSONO ESSERE ORDINATI
DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA LA DESCRIZIONE, L'ACCERTAMENTO, LA
PERIZIA OD IL SEQUESTRO DI CIO' CHE SI RITENGA COSTITUIRE
VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI UTILIZZAZIONE.
Il sequestro non puo' essere concesso nelle opere che
risultano dal contributo di piu' persone, salvo i casi di
particolare gravita' o quando la violazione del diritto di autore
e' imputabile a tutti i coautori.
L'autorita' giudiziaria puo' anche ordinare, in casi
particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore
dell'opera o del prodotto contestato.
Le disposizioni di questa sezione si applicano anche a chi
mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi
commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo
inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione
arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a
protezione di un programma per elaboratore".
NOTE ALL'ART. 5:
- Si riporta il testo degli art. 699-octies, 669-undecies,
675, 693 e 697 e del codice di procedura civile:
"Art. 669-octies (PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO). -
L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta
prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine
perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio
di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 669-
novies.
In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice,
la causa di merito deve essere iniziata entro il termine
perentorio di trenta giorni.
Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta
in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
Per le controversie individuali relative ai rapporti di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse
quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il
termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale e'
divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della
richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi
trenta giorni.
Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o
di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi
precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara
la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale,
propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina
degli arbitri.".
"Art. 669-undecies (CAUZIONE). - Con il provvedimento di
accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica
il giudice puo' imporre all'istante, valutata ogni circostanza,
una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni".
"Art. 675 (TERMINE D'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO). Il
provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non
e' eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia".
"Art. 693 (ISTANZA). - L'istanza si propone con ricorso al
giudice che sarebbe competente per la causa di merito.
In caso d'eccezionale urgenza, l'istanza puo' anche proporsi
al tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta.
Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi
dell'urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i
testimoni, e l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle
quali la prova e' preordinata".
"Art. 697 (PROVVEDIMENTI IN CASO DI ECCEZIONALE URGENZA). -
In caso d'eccezionale urgenza, il presidente del tribunale o il
giudice di pace puo' pronunciare i provvedimenti indicati negli
articoli 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla
notificazione alle altre parti; in tal caso puo' nominare un
procuratore, che intervenga per le parti non presenti
all'assunzione della prova.
Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve
essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non
presenti all'assunzione".
NOTA ALL'ART. 7:
L'art. 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con le
modifiche introdotte dalla presente legge, risulta come segue:
"Art. 164. - Se le azioni previste in queste sezione e nella
seguente sono promosse da uno degli enti di diritto pubblico
indicati negli articoli 180 e 184 si osservano le regole seguenti:
1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati
possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli
aventi diritto senza bisogno di mandato bastando che consti della
loro qualita';
2) l'ente di diritto pubblico e' dispensato dall'obbligo di
prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa
cautela e' prescritta o autorizzata;
3) L'ENTE DI DIRITTO PUBBLICO DESIGNA I FUNZIONARI
AUTORIZZATE A COMPIERE ALLESTAZIONI DI CREDITO PER DIRITTO
D'AUTORE NONCHE' AI FINI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 93; DETTE
ATTESTAZIONI SONO ATTI AVENTI EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO A
NORMA DELL'ART. 474 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE".
- La legge 5 febbraio 1992, n. 93, reca: "Norme a favore
delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private
senza scopo di lucro".
NOTE ALL'ART. 8:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale
possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza
del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati
con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo
stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la
denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del
Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione
della Corte dei conti e pubblicati nella GAZZETTA UFFICIALE.
- per il testo dell'art. 26, comma 3-bis, della citata legge
23 agosto 1988, n. 400, con le modificazioni introdotte dalla
presente legge, vedesi in nota all'art. 12.
- Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
"Art. 24 - (CONNESSIONE OBIETTIVA CON UN REATO). - Qualora
l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una
violazione non costituente reato, e per questa non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale
competente a conoscere del reato e' pure competente a decidere
sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di
condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione
stessa.
Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il
rapporto di cui all'art. 17 e' trasmesso, anche senza che si sia
proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'art.
14, alla autorita' giudiziaria competente per il reato, la quale,
quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica
degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i
quali essa non e' avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per
il pagamento in misura ridotta.
Se l'autorita' giudiziaria non procede ad istruzione, il
pagamento in misura ridotta puo' essere effettuato prima
dell'apertura del dibattimento.
La persona obbligata in solido con l'autore della violazione
deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su
richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio
la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri
interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti
all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.
Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo strsso
decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione
stabilita dalla legge per la violazione.
La competenza del giudice penale in ordine alla violazione
non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude
per estinzione del reato e per difetto di una condizione di
procedibilita'".
- Si riporta il testo dell'art. 45 della legge 4 novembre
1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della
cionematografia):
"Art. 45 (FONDO SPECIALE PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO
DELLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE). - Il Ministero del turismo e
dello spettacolo devolvera' annualmente la somma di lire
unmiliardoquattrocentosettantamilioni, sentito il parere della
Commissione centrale per la cinematografia:
a) per iniziative ed attivita' intese a favorire ed
incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;
b) per la concessione di sovvenzioni a favore di inziative e
manifestazioni in Italia promosse od organizzate da enti pubblici
e privati, senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati
ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo
del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nonche' per
la concessione, di sovvenzioni, anche in aggiunta a contributi
ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti pubblici nazionali
per la conservazione del proprio patrimonio filmico e per la
organizzazione e realizzazione di mostre d'arte cinematografica di
particolare rilevanza internazionale;
c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale
d'essai e delle sale delle comunita' ecclesiali in base ad un
regolamento che tenga conto della qualita' della programmazione
complessiva di film italiani, con particolare riguardo per le sale
situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni;
d) per la sovvenzione di progetti e di inziative in campo
cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a
particolari impegni assunti nel quadro di organizzazioni
internazionali;
e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate
rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi, materiali ed
attrezzature inerenti alla produzione cinematografica nazionale,
secondo convenzioni da stipulare, annualmente, con il Ministero
dei trasporti;
f) (abrogata);
g) (abrogata);
h) (abrogata);
i) (abrogata);
l) (abrogata);
m) (abrogata);
n) (abrogata);
o) (abrogata);
p) per la ricerca creativa
q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico
nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti
pubblici e privati;
r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte
per opere filmiche di elevato impegno artistico o industriale
nell'ambito della Comunita' europea o in base ad accordi
internazionali;
s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i
Paesi europei per la produzione, la distribuzione e l'esportazione
di opere filmiche di elevato impegno industriale o artistico;
t) abrogata;
u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne di
interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da
parte di soggetti pubblici e privati, sempreche' le iniziative si
ricolleghino a progetti a carattere permanente in ambito nazionale
con istituzioni pubbliche o private;
v) per la pubblicazione, diffusione conservazione di rivste e
opere a carattere storico e critico-informativo di interesse
nazionale, riguardanti la cinematografia, nonche' l'organizzazione
di corsi di cultura cinematografica effettuati da enti ed
associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici e da
universita', con particolare riferimento alle cattedre di storia
del cinema, comunicazioni sociali e spettacolo;
z) abrogata.
In sostituzione dei contributi sugli spettacoli
cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute
nell'art. 15, regio decreto legge 15 aprile 1926, n. 765 e
nell'art. 29 del regolamento 12 agosto 1927, n. 1615 a favore
delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sara' erogato
per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per
cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto
contributo sara' ripartito fra le aziende dal Ministero del
turismo e dello spettacolo.
L'autorita' competente in materia di spettacolo, sentta la
commissione centrale per la cinematografia, fissa con proprio
decreto le modalita' ed i termini di presentazione delle domande.
Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1
della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorita' competente in
materia di spettacolo determina con proprio decreto la quota annua
del fondo speciale da assegnare all'ente autonomo "La Biennale di
Venezia", per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte
cinematografica.
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante
"Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"
e' pubblicato nella GAZZETTA UFFICIALE della Repubblica italina 26
giugno 1931, n. 146.
- L'art. 17-bis del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con
le modifiche introdotte dalla presente legge, risulta come segue:
"Art. 17-bis. - 1. Le violazioni alle disposizioni di cui
agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto e' commesso
contro il divieto dell'autorita', 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120,
comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle
indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto,
limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella
tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle
autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola
le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.
3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76,
salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto
comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, escluse
le attvita' previste dall'art. 126, 135, escluso il comma terzo e
salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trecentomila a lire due milioni.".
NOTA ALL'ART. 10:
- Il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, reca:
"Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela
giuridica dei programmi per elaboratore".
NOTA ALL'ART. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 347 del codice di procedura
penale: la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza
ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli
elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora
raccolti, indicando le fonti di prova e le attivita' compiute,
delle quali trasmette la relativa documentazione.
2. Comunica, inoltre, quando e' possibile, le generalita', il
domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona
nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa
e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze
rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali e'
prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della
notizia di reato e' trasmessa al piu' tardi entro quarantotto ore
dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che
prevedono termini particolari.
3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'art. 407,
comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) e, in ogni caso, quando
sussistono ragioni di urgenza, la comunizazione della notizia di
reato e' data immediatamente anche in forma orale. Alla
comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con
le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il
giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia".
- La lettera b) del comma 6 dell'art. 1 della legge 31 luglio
1997, n. 249, recante "Istituzione dell'autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo", con le modifiche introdotte dalla presente
legge, risulta come segue:
"Art. 1 (AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI). - 6.
Le competenze dell'autorita' sono cosi' individuate:
a) OMISSIS;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della legge
dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore
destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla
vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e
dell'offerta di servizi di telecomunicazioni;
2) emana direttivo concernenti i livelli generali di
qualita' dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun
gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di
standard minimi per ogni comparto di attivita';
3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei servizi e
dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque forma diffusa,
fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse
autorita' e puo' emanare regolamenti, nel rispetto delle norme
dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori
di reti fisse e mobili o operatori che svolgono attivita' di
rivendita di servizi di telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono
trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte
dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna
opera, in osservanza della normativa vigente tenuto conto anche di
eventuali diversi accordi tra produttori;
4-bis) svolge compiti attribuiti dall'art. 182-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma e di
televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di
legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del
prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti
acquisizione di informazioni dall'utente nonche' l'utilizzazione
delle informazioni relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle
norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei
codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra
televisione e minori e degli indirizzi della commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle
comunicazioni di mssa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle
norme in materia di diritto di rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti
sulla propaganda, sulla pubblicita' e sull'informazione politica
nonche' l'osservanza delle norme in materia di equita' di
trattamento e di parita' di accesso nelle pubblicazioni e nella
trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana
le norme di attuazione;
10) propone al Ministero dalle comunicazioni lo schema
della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico
radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti
nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono
stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e
amministrazioni pubbliche. La commissione parlamentare per
l'indirizza generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di
convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del
servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle
finalita' del predetto servizio pubblico;
11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di
diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla
correttezza delle indagini sugli indici di ascolto o di diffusione
dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti,
effettuando verifiche sulla congruita' delle metodologie
utilizzate e riscontri sulla veridicita' dei dati pubblicati,
nonche' sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e
sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la
manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate
ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi e'
punita ai sensi dell'art. 476, primo comma del codice penale;
laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a
criteri universalistici del campionamento rispetto alla
popolazione o ai mezzi interessati, l'autorita' puo' provvedere ad
effettuare le rilevazioni necessarie;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate
rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa
stessa provvede ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni
radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali
del Ministero delle comunicazioni;
14) applica le sanzioni previste dall'art. 31 della legge
6 agosto 1990, n. 223;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e
dell'offerta di servizi di comunicazioni;
c) OMISSIS".
NOTA ALL'ART. 12:
- L'art. 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella GAZZETTA
UFFICIALE della Repubblica italiana 12 settembre 1988, n. 214
Supplemento ordinario, con le modificazioni introdotte dalla
presente legge, risulta come segue:
"Art. 26 (DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA). - 1.
Nell'ambito del segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito il dipartimento per
l'informazione e l'editoria, che sostituisce la direzione generale
delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria,
artistica e scientifca e subentra nell'esercizio delle funzioni a
questa spettanti.
2. All'organizzazione del dipartimento si provvede in
confermita' al comma 3 dell'art. 21.
3. Il relativo ruolo del personale si aggiunge a quello della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilita'
derivanti dall'applicazione del comma 3-ter, realizza e promuove
campagne informative attraverso la televisione, la radio, il
cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare
l'opinione pubblica sulla illiceita' dell'acquisto di prodotti
delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 3-bis sono utilizzate
le somme affluite nel capitolo di cui all'art. 174-bis, comma 2,
lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni".
- Per il testo dell'art. 174-bis, comma 2, lettera b), della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, vedasi
l'art. 8 della presente legge.
NOTA ALL'ART. 14:
- Si riporta il testo degli articoli 30 e 32-bis del codice
penale:
"Art. 30 (INTERDIZIONE DA UNA PROFESSIONE O DA UN'ARTE). -
L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato
della capacita' di esercitare, durante l'interdizione, una
professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui
e' richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione,
autorizzazione o licenza dell'autorita' e importa la decadenza dal
permesso o dall'abilitazione, o licenza anzidetti.
L'interdizione da una professione o da un'arte non puo' avere
una durata inferiore a un mese, ne' superiore a cinque anni salvi
i casi espressamente stabiliti dalla legge".
"Art. 32-bis (INTERDIZIONE TEMPORANEA DAGLI UFFICI DIRETTIVI
DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELLE IMPRESE). - L'interdizione dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il
condannato della capacita' di esercitare, durante l'interdizione,
l'ufficio di amministrazione, sindaco, liquidatore e direttore
generale, nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza
della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore
a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione
dei doveri inerenti all'ufficio".
NOTE ALL'ART. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 83 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedure penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271:
"Art. 83 (VENDITA O DISTRUZIONE DELLE COSE DEPERIBILI). - 1.
La vendita delle cose indicate nell'art. 260, comma 3, del codice
e' eseguita a cura della cancelleria o della segreteria anche a
trattativa privata.
2. Allo stesso modo di procede per la distruzione delle cose.
Tuttavia a questa puo' procedersi anche avvalendosi di persona
idonea o della polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro.
Delle operazioni compiute e' redatto verbale da allegare agli
atti.
3. L'autorita' giudiziaria, prima che si proceda alle
operazioni indicate nei commi 1 e 2, dispone il prelievo dei
campioni, quando cio' e' possibile, dando avviso al difensore.
- Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di procedure
penale:
"Art. 444 (APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice
l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una
sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un
terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto
delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni
di reclusione o di attesto, soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato
la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base
degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del
fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze
prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne
dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che
vi e' stata la richiesta delle parti. Se vie e' costituzione di
parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi
per la compensazione totale o parziale. Non si applica la
disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne
l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della
pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione
condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta".
NOTA ALL'ART. 18:
- L'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, recante "Norme
a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni
private senza scopo di lucro", pubblicata nella GAZZETTA UFFICIALE
della Repubblica italian 15 febbraio 1992, n. 38, con le modifiche
apportate dalla presente legge, risulta come segue:
"Art. 3 (DIRITTI PER LE REGISTRAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO).
- 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni e integrazioni, gli autori e i
produttori di fonogrammi, i produttori originari di opere
audiovisive e i produttori di videogrammi, e loro aventi causa,
hanno diritto di esigere, quale compenso per la riproduzione
privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi e
di videogrammi, una quota sul prezzo di vendita al rivenditore dei
nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video
(musicassette, videocassette e altri supporti) e degli apparecchi
di registrazione audio.
2. Il compenso di cui al comma 1 e' fissato nella misura del:
a) 10 per cento del prezzo di vendita al rivenditore dei
nastri o supporti analoghi di registrazione audio (musicassette e
altri supporti audio);
b) 5 per cento del prezzo di vendita al rivenditore dei
nastri o supporti analoghi di registrazione video (videocassette e
altri supporti video);
c) 3 per cento del prezzo di vendita al rivenditore degli
apparecchi di registrazione audio.
3. Il compenso e' dovuto da chi produce o importa nel
territorio dello Stato, per fini commerciali, i nastri o supporti
analoghi di registrazione audio e video, o gli apparecchi di
registrazione audio.
4. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i supporti
analoghi di registrazione audio e per gli apparecchi di
registrazione audio e' corrisposto alla Societa' italiana degli
autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto
delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria, per
il 50 per cento agli autori e loro aventi causa e per il 50 per
cento ai produttori di fonogrammi.
5. I produttori di fonogrammi devono corrispondere il 50 per
cento dei compenso ad essi attribuito ai sensi del comma 4 agli
artisti interpreti o esecutori interessati.
6. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i supporti
analoghi di registrazione video e' corrisposto alla SIAE, la quale
provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro
associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per un
terzo agli autori, per un terzo ai produttori originari di opere
audiovisive e per un terzo ai produttori di videogrammi, i quali
destinano il 5 per cento dei compensi a ciascuno di essi
attribuiti all'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori
(IMAIE) di cui all'art. 4 per le attivita' e le finalita' di cui
all'art. 7, comma 2.
6-bis. I SOGGETTI INDICATI NEL COMMA 3 DEVONO PRESENTARE ALLA
SIAE OGNI TRE MESI UNA DICHIARAZIONE DALLA QUALE RISULTINO LE
VENDITE EFFETTUATE AI SENSI DEL COMMA 1 ED IL COMPENSO
CONSEGUENTEMENTE DOVUTO AI SENSI DEL MEDESIMO COMMA 1 E,
CONTESTUALMENTE DEVONO CORRISPONDERE IL COMPENSO DOVUTO A NORMA
DEI COMMI 1 E 3.
6-TER. NEL CASO DI INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI CUI AL COMMA
6-BIS, OVVERO SE SUSSISTONO SERI INDIZI CHE LA DICHIARAZIONE
PRESENTATA NON CORRISPONDA ALLA REALTA', LA SIAE PUO' OTTENERE CHE
IL GIUDICE DISPONGA L'ESIBIZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI DEL
SOGGETTO OBBLIGATO OPPURE CHE ACQUISISCA DA QUESTI LE NECESSARIE
INFORMAZIONI".
NOTA ALL'ART. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 116 del codice di procedura
penale.
"Art. 116. (REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI
CONCORRENTI). - Qualora il reato commesso sia diverso da quello
voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se
l'evento e' conseguenza della sua azione od omissione.
Se il reato commesso e' piu' grave di quello voluto, la pena
e' diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.".