GAZZETTA UFFICIALE N.42 DEL 19 FEBBRAIO 2008
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2007, n.275
Regolamento  recante  disposizioni modificative del capo IV del regio
decreto   18 maggio  1942,  n.  1369,  concernente  approvazione  del
regolamento  per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per
la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista   la  direttiva  2001/84/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di
un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 febbraio  2006, n. 118, recante
attuazione   della   direttiva   2001/84/CE,   relativa   al  diritto
dell'autore    di    un'opera   d'arte   sulle   successive   vendite
all'originale;
  Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
  Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369;
  Vista  la  legge  20 giugno  1978,  n.  399,  recante  ratifica  ed
esecuzione  della  Convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie e artistiche;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368, recante
istituzione  del  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n. 419, recante
riordinamento  del  sistema  degli  enti  pubblici nazionali, a norma
degli  articoli 11  e  14  della  legge  15 marzo  1997, n. 59, ed in
particolare  l'articolo 7,  relativo  alla  Societa'  italiana  degli
autori ed editori;
  Vista  la  legge  18 agosto  2000,  n.  248, recante nuove norme di
tutela del diritto d'autore;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   17 luglio   2006,  n.  233,  recante
disposizioni  urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 luglio 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 2007;
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro per le politiche europee;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
          Sostituzione della rubrica del capo IV del regio
                   decreto 18 maggio 1942, n. 1369
  1.  La  rubrica  del  capo  IV del regio decreto 18 maggio 1942, n.
1369,   e'   sostituita   dalla   seguente:  ®Diritti  sulle  vendite
successive¯.

      
                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alla premessa:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della  Repubblica  il  potere  di  promulgare le leggi e di
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
              - Il  testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   recante  ®Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri¯,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
              ®Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di ®regolamento¯, sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.¯.
              - La  direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio   del  27 settembre  2001,  relativa  al  diritto
          dell'autore  di  un'opera  d'arte  sulle successive vendite
          dell'originale,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          delle Comunita' europee del 13 ottobre 2001, n. L 272.
              - Il  decreto  legislativo  13 febbraio  2006,  n. 118,
          recante ®Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al
          diritto   d'autore  di  un'opera  d'arte  sulle  successive
          vendite   all'originale¯,   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 25 marzo 2006, n. 71.
              - La  legge 22 aprile 1941, n. 633, recante ®Protezione
          del  diritto  d'autore  e  di altri diritti connessi al suo
          esercizio¯,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale del
          16 luglio 1941, n. 166.
              - Il  regio  decreto  18 maggio  1942, n. 1369, recante
          approvazione  del  regolamento per l'esecuzione della legge
          22 aprile  1941,  n.  633, per la protezione del diritto di
          autore  e  di  altri  diritti connessi al suo esercizio, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1942, n.
          286.
              - La legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ®Ratifica ed
          esecuzione  della  Convenzione  di  Berna per la protezione
          delle opere letterarie e artistiche, firmata il 9 settembre
          1886,  completata  a  Parigi  il  4 maggio 1896, riveduta a
          Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo
          1914,  riveduta  a  Roma  il  2 giugno 1928, a Bruxelles il
          26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il
          24 luglio   1971,   con   allegato¯,   e'   pubblicata  nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto
          1978, n. 214.
              - Il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368,
          recante   ®Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'   culturali¯,   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250.
              - Il   testo   dell'art.   7  del  decreto  legislativo
          29 ottobre 1999, n. 419, recante ®Riordinamento del sistema
          degli  enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11 e
          14  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59¯, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  15 novembre  1999,  n. 268, e' il
          seguente:
              ®Art.  7  (Societa' italiana autori e editori). - 1. La
          Societa'  italiana autori ed editori, di seguito denominata
          SIAE,  ente pubblico a base associativa, svolge le seguenti
          funzioni:
                a) esercita  l'attivita' di intermediazione, comunque
          attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento,
          mediazione,  mandato,  rappresentanza ed anche cessione per
          l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione,
          di   recitazione,   di  radiodiffusione,  ivi  compresa  la
          comunicazione  al  pubblico via satellite e di riproduzione
          meccanica e cinematografica di opere tutelate;
                b) cura  la  tenuta  dei registri di cui all'art. 103
          della legge 22 aprile 1941, n. 633;
                c) assicura  la  migliore  tutela  dei diritti di cui
          alla     lettera a),     nell'ambito     della     societa'
          dell'informazione,  nonche'  la  protezione  e  lo sviluppo
          delle opere dell'ingegno.
              2.  L'attivita'  della  SIAE,  fatto  salvo l'esercizio
          delle   funzioni   pubbliche  attribuite  dalla  legge,  e'
          disciplinata dalle norme di diritto privato.
              3.  La SIAE esercita le altre funzioni attribuite dalla
          legge  e  puo' effettuare, altresi', la gestione di servizi
          di  accertamento  e  riscossione  di  imposte, contributi e
          diritti,  anche  in  regime  di  convenzione  con pubbliche
          amministrazioni,   regioni,   enti  locali  ed  altri  enti
          pubblici o privati.
              4. L'organizzazione ed il funzionamento della SIAE sono
          regolati dallo statuto adottato nel rispetto dei criteri di
          cui  all'art.  13,  comma 1,  entro  tre mesi dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano le
          disposizioni  di  cui  al  comma 2 dell'art. 13. Lo statuto
          assicura  una  adeguata presenza di autori ed editori negli
          organi    dell'Ente,    una   ripartizione   dei   proventi
          dell'esazione  dei diritti d'autore tra gli aventi diritto,
          che tenga anche conto dell'effettivo contributo di ciascuno
          alla  formazione  dei  proventi stessi, e l'applicazione di
          provvigioni   sui   diritti   d'autore   in   coerenza  con
          l'ordinamento vigente in sede europea.
              5.  Lo statuto e' adottato dall'Assemblea a maggioranza
          dei   suoi   componenti,   su  proposta  del  Consiglio  di
          amministrazione, ed e' approvato con decreto del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i
          beni  e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze.
              6.  La  SIAE  assicura  la  distinzione tra la gestione
          relativa  alla  tutela  del  diritto d'autore e dei diritti
          connessi  e  la  gestione  relativa agli ulteriori servizi,
          nonche', a partire dall'esercizio successivo a quello della
          data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  la
          separazione  contabile  tra  le  due  distinte gestioni per
          ciascuna  delle  quali  deve essere perseguito l'equilibrio
          finanziario.
              7.  La  gestione  dei servizi attinenti alla tutela del
          diritto  d'autore  e  dei  diritti  connessi  si informa ai
          principi  della  massima trasparenza nella ripartizione dei
          proventi  tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione
          dei  proventi  spettanti  ai  titolari dei diritti d'autore
          sono  annualmente  predeterminati  dalla  SIAE e sottoposti
          all'approvazione del Ministro vigilante.
              8.  Il  Ministro  per  i  beni e le attivita' culturali
          esercita congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei
          Ministri  la vigilanza sulla SIAE. L'attivita' di vigilanza
          e'  svolta sentito il Ministro delle finanze per le materie
          di  sua  specifica  competenza.  Sono  soppressi l'art. 182
          della  legge  22 aprile  1941,  n.  633,  e  l'art.  57 del
          regolamento  di  attuazione della medesima legge, approvato
          con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.¯.
              - La legge 18 agosto 2000, n. 248, recante ®Nuove norme
          di   tutela  del  diritto  d'autore¯  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2000, n. 206.
              - Il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n.  181, recante
          ®Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei  Ministeri¯,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          18 maggio  2006,  n. 114; la legge di conversione 17 luglio
          2006,  n.  233,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          17 luglio 2006, n. 164.
          Nota all'art. 1:
              - Per il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, si veda
          in note alla premessa.

      
                               Art. 2.
          Sostituzione degli articoli 44, 45, 46, 47 e 48,
              del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369
  1.  Gli  articoli 44,  45, 46, 47 e 48, del regio decreto 18 maggio
1942, n. 1369, sono sostituiti dai seguenti:
  ®Art.   44.   -   1.   Entro   il   termine   di   novanta   giorni
dall'effettuazione della vendita dell'opera d'arte o del manoscritto,
i  soggetti  di  cui  al  primo  comma dell'articolo 153  della legge
22 aprile   1941,  n.  633,  d'ora  in  avanti  denominata:  ®Legge¯,
nell'ordine di venditore, acquirente o intermediario, presentano alla
Societa'  italiana  degli  autori  ed editori (SIAE) la dichiarazione
prevista dallo stesso articolo e provvedono al versamento ad essa del
compenso di cui all'articolo 144 della legge.
  Art.  45.  - 1. La dichiarazione di cui all'articolo 44 contiene il
nome  e  il  domicilio  del  dichiarante,  il  nome  dell'autore  del
manoscritto   o   dell'opera  venduta  e,  se  conosciuto,  anche  il
domicilio, il prezzo raggiunto nella vendita al netto dell'imposta e,
ove  identificabile,  il  genere  artistico  a cui appartiene l'opera
(quale  la  pittura,  la  scultura,  il disegno, la stampa), nonche',
qualora  indicati nell'esemplare dell'opera o, comunque, a conoscenza
del dichiarante, il titolo dell'opera e la data di creazione.
  2.  La  dichiarazione  di  cui  all'articolo 44 puo' essere redatta
anche  per  via  telematica secondo il modello che verra' predisposto
dalla SIAE.
  3.  Qualora si tratti delle copie di cui all'articolo 145, comma 2,
della  Legge,  la  dichiarazione  indica  se l'opera abbia o meno dei
segni  distintivi particolari (quali il numero di stampa, la data, la
firma).
  4.  Se  l'opera  e'  pseudonima  o anonima, se ne fa menzione nella
dichiarazione.  In tal caso la dichiarazione contiene anche le misure
dell'esemplare  dell'opera, una sua succinta descrizione e ogni altro
elemento necessario per la sua individuazione. La dichiarazione puo',
inoltre, essere accompagnata da fotografie dell'opera dichiarata o da
altra documentazione atta a meglio identificarla.
  Art.   46.   -  1.  La  SIAE,  ricevuta  la  dichiarazione  di  cui
all'articolo 44,    ne   restituisce   copia   al   dichiarante   con
l'indicazione della data di ricezione.
  2.  La  SIAE,  avvalendosi  anche  della  collaborazione  dell'Ente
nazionale  di  previdenza  e  assistenza  per  i  pittori e scultori,
musicisti,  scrittori  ed autori drammatici (ENAP), cura la tenuta di
un  separato elenco contenente le generalita' degli autori e dei loro
aventi  causa  ed il relativo domicilio, ove conosciuti. A tale fine,
gli  autori  o  i  loro  aventi causa comunicano alla SIAE le proprie
generalita', il domicilio e le eventuali variazioni di quest'ultimo.
  Art.  47.  -  1.  Entro  il primo mese di ciascun trimestre la SIAE
comunica per iscritto agli aventi diritto, ove noti, o ai loro aventi
causa,  l'ammontare  dei  compensi  resisi  disponibili nel trimestre
precedente,  nonche'  l'avvenuta  vendita e pubblica sul proprio sito
internet   istituzionale   l'elenco   in  formato  elettronico  delle
dichiarazioni  di  cui all'articolo 44 e delle vendite effettuate nel
trimestre  precedente,  con l'indicazione dell'ammontare dei compensi
resisi disponibili nel medesimo periodo.
  2.   La   SIAE   pubblica,   inoltre,  nel  proprio  sito  internet
istituzionale  l'elenco  in  formato elettronico degli aventi diritto
che  non  abbiano ancora rivendicato il compenso per tutto il periodo
di  cui  all'articolo 154,  comma 2,  della  Legge, che decorre dalla
scadenza  del  sessantesimo  giorno  dalla  comunicazione  di  cui al
comma 1, ovvero, nei casi in cui gli autori o i loro aventi causa non
siano  noti,  dalla  data  di pubblicazione di cui al medesimo comma.
Detto  elenco e', altresi', pubblicato, con cadenza semestrale, nella
Gazzetta Ufficiale.
  Art.  48.  -  1.  Entro  sessanta giorni dalla comunicazione di cui
all'articolo 47, comma 1, ovvero, nei casi in cui gli autori o i loro
aventi causa non risultino noti, dalla data di pubblicazione prevista
dal   medesimo   comma dell'articolo 47,   gli   interessati  possono
segnalare  alla SIAE errori materiali od omissioni ai fini della loro
correzione.  Decorso  il  termine  medesimo, la SIAE versa all'avente
diritto   i   compensi   dovuti,   detratta  la  provvigione  di  cui
all'articolo 154 della Legge.
  2.  Per gli aventi diritto che non siano cittadini italiani la SIAE
potra'  versare le somme dovute anche tramite le societa' di gestione
collettiva dei relativi Paesi.¯.

      
                  Note all'art. 2:
              - Per il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, si veda
          in note alla premessa.
              - Per  opportuna  conoscenza  si riporta il testo degli
          articoli 144,  145 e 154 della citata legge 22 aprile 1941,
          n. 633:
              ®Art.  144.  -  1.  Gli  autori delle opere d'arte e di
          manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni
          vendita  successiva  alla prima cessione delle opere stesse
          da parte dell'autore.
              2.  Ai  fini  del  primo  comma si intende come vendita
          successiva   quella   comunque   effettuata   che  comporta
          l'intervento,   in  qualita'  di  venditori,  acquirenti  o
          intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel
          mercato  dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte
          e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.
              3.  Il  diritto  di  cui al comma 1 non si applica alle
          vendite   quando  il  venditore  abbia  acquistato  l'opera
          direttamente  dall'autore  meno  di  tre anni prima di tali
          vendite  e  il  prezzo  di  vendita  non  sia  superiore  a
          10.000,00  euro.  La  vendita si presume effettuata oltre i
          tre  anni  dall'acquisto  salva prova contraria fornita dal
          venditore.¯.
              ®Art.  145.  -  1.  Ai fini dell'art. 144, per opere si
          intendono  gli originali delle opere delle arti figurative,
          comprese  nell'art.  2,  come  i  quadri,  i  ®collages¯, i
          dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie,
          le  sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e
          le  fotografie,  nonche'  gli  originali  dei  manoscritti,
          purche'  si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso
          o di esemplari considerati come opere d'arte e originali.
              2.  Le copie delle opere delle arti figurative prodotte
          in  numero  limitato  dall'autore  stesso  o  sotto  la sua
          autorita',  sono  considerate  come originali purche' siano
          numerate,  firmate  o  altrimenti  debitamente  autorizzate
          dall'autore.¯.
              ®Art.  154.  -  1. La Societa' italiana degli autori ed
          editori   (SIAE)  provvede,  secondo  quanto  disposto  dal
          regolamento,  a  comunicare  agli aventi diritto l'avvenuta
          vendita e la percezione del compenso ed a rendere pubblico,
          anche  tramite  il  proprio sito informatico istituzionale,
          per  tutto  il  periodo  di  cui al comma 2, l'elenco degli
          aventi  diritto  che  non  abbiano  ancora  rivendicato  il
          compenso.  Provvede,  altresi', al successivo pagamento del
          compenso  al  netto  della  provvigione,  comprensiva delle
          spese,  la  cui  misura  e'  determinata  con  decreto  del
          Ministro  per  i  beni e le attivita' culturali, sentita la
          Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori  (SIAE).  Il
          decreto e' sottoposto ad aggiornamento triennale.
              2.  Presso la Societa' italiana degli autori ed editori
          (SIAE)  sono  tenuti  a  disposizione  i compensi di cui al
          comma 1,  che  non  sia stato possibile versare agli aventi
          diritto,  per  un  periodo di cinque anni, decorrente dalla
          data  a  decorrere  dalla  quale  gli  stessi sono divenuti
          esigibili  secondo quanto disposto dal regolamento. Decorso
          tale    periodo    senza   che   sia   intervenuta   alcuna
          rivendicazione  dei  compensi,  questi ultimi sono devoluti
          all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori
          e scultori, musicisti scrittori ed autori drammatici (ENAP)
          per  i  propri fini istituzionali, con gli interessi legali
          dalla  data  di  percezione  delle  somme fino a quella del
          pagamento al netto della provvigione di cui al comma 1.¯.

      
                               Art. 3.
               Abrogazione dell'articolo 43 del regio
                   decreto 18 maggio 1942, n. 1369
  1.  L'articolo  43  del  regio  decreto 18 maggio 1942, n. 1369, e'
abrogato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2007
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Rutelli,  Ministro  per  i  beni  e  le
                              attivita' culturali
                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 131

      
                  Nota all'art. 3:
              - Per  la legge 22 aprile 1941, n. 633, si veda in note
          alla premessa.