GAZZETTA UFFICIALE N.13 DEL 16 GENNAIO 2002 DECRETO LEGISLATIVO 28 DICEMBRE 2001, N. 467.
DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 24 MARZO 2001, N. 127
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al
Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la direttiva 95/46/CE del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione
di tali dati;
Vista la legge 24 marzo 2001, n. 127, recante differimento del
termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31
dicembre 1996, n. 676;
Vista la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati
personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle
telecomunicazioni;
Vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. (95) 4 del 7
febbraio 1995, sulla protezione dei dati personali nel settore dei
servizi di telecomunicazioni, con particolare riguardo ai servizi
telefonici;
Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante
disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore
delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/Ce
del Parlamento europeo e del Consiglio;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro della giustizia;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE N. 675/1996
Art. 1.
DEFINIZIONI E DIRITTO NAZIONALE APPLICABILE
1. Agli effetti dell'applicazione del presente decreto si
applicano le definizioni elencate nell'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Nell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono
aggiunti i seguenti commi:
"1-bis. La presente legge si applica anche al trattamento di
dati personali effettuato da chiunque e' stabilito nel territorio
di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il
trattamento, mezzi situati nel territorio dello Stato anche
diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che
essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio
dell'Unione europea.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito
nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea
deve designare ai fini dell'applicazione della presente legge un
proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato."
Art. 2.
TRATTAMENTI PER FINI ESCLUSIVAMENTE PERSONALI
1. Nell'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, le parole: "le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36"
sono sostituite dalle seguenti "l'articolo 18".
Art. 3.
SEMPLIFICAZIONE DEI CASI
E DELLE MODALITA' DI NOTIFICAZIONE
1. Nell'articolo 7, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "se il trattamento,
in ragione delle relative modalita' o della natura dei dati
personali, sia suscettibile di recare pregiudizio ai diritti e
alle liberta' dell'interessato, e nei soli casi e con le modalita'
individuati con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3."
2. Nell'articolo 7, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, le parole: "indicati nel comma 4" sono sostituite dalle
seguenti: "che devono essere indicati".
3. Nell'articolo 7, comma 4, lettera h), della legge 31
dicembre 1996, n. 675, le parole: "del responsabile;" sono
sostituite dalle seguenti: "del rappresentante del titolare nel
territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare
nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all'articolo
13;".
4. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3, 4, 5, 5-bis,
5-ter, 5-quater e 5-quinquies, 13, comma 1, lettera b) e 28, comma
7, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "e, se
designato, dal responsabile" sono sostituite dalle seguenti: ",
del suo rappresentante nel territorio dello Stato e di almeno un
responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai
fini di cui all'articolo 13, indicando il sito della rete di
comunicazione o le modalita' attraverso le quali e' altrimenti
conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei
responsabili.".
Art. 5.
MISURE PRECONTRATTUALI E BILANCIAMENTO DI INTERESSI
1. Nell'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 31
dicembre 1996, n. 675, le parole: "per l'acquisizione di
informative precontrattuali attivate" sono sostituite dalle
seguenti: "per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate".
2. Nell'articolo 12, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e' inserita in fine la seguente lettera:
"h-bis) e' necessario, nei casi individuati dal Garante sulla
base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo
interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati,
qualora non prevalgano i diritti e le liberta' fondamentali, la
dignita' o un legittimo interesse dell'interessato.".
Art. 6.
LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO
1. Nell'articolo 14, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e' aggiunta in fine la seguente lettera:
"e-bis) da fornitori di servizi di telecomunicazioni
accessibili al pubblico, limitatamente ai dati personali
identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che possa
derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397.".
Art. 7.
PRESUPPOSTI PER LA COMUNICAZIONE E LA DIFFUSIONE DEI DATI
1. Nell'articolo 20, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) qualora siano necessarie per l'esecuzione di obblighi
derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per
l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di
quest'ultimo,".
2. Nell'articolo 20, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e' inserita in fine la seguente lettera:
"h-bis) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia
necessaria, nei casi individuati dal Garante sulla base dei
principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo
interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati,
qualora non prevalgono i diritti e le liberta' fondamentali, la
dignita' o un legittimo interesse dell'interessato.".
Art. 8.
DATI SENSIBILI
1. Nell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dopo
il comma 1-bis e' inserito il seguente:
"1-ter. Il comma 1 non si applica, altresi', ai dati
riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a
carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni,
organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di
categoria".
2. Nell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. I dati personali indicati al comma 1 possono essere
oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante:
a) qualora il trattamento sia effettuato da associazioni,
enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a
carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi
compresi partiti e movimenti politici, confessioni e comunita'
religiose, per il perseguimento di finalita' lecite, relativamente
ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a
tali finalita' hanno contatti regolari con l'associazione, ente od
organismo, sempre che i dati non siano comunicati o diffusi fuori
del relativo ambito e l'ente, l'associazione o l'organismo
determinimo idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati;
b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia
della vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un
terzo, nel caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio
consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per
incapacita' d'intendere o di volere;
c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valrer o difendere in
sede giudiziaria un diritto, di rango pari a quello
dell'interessato quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e
gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di
un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le
modalita' di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.".
Art. 9.
VERIFICHE PRELIMINARI
1. Dopo l'articolo 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e'
inserito il seguente:
"Art. 24-bis (ALTRI DATI PARTICOLARI). - 1. Il trattamento
dei dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24 che
presenta rischi specifici per i diritti e le liberta'
fondamentali, nonche' per la dignita' dell'interessato, in
relazione alla natura dei dati o alle modalita' del trattamento o
agli effetti che puo' determinare, e' ammesso nel rispetto di
misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove
prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono
prescritti dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge
nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del
trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie
di titolari o di trattamenti, sulla base di un eventuale
interpello del titolare.".
Art. 10.
SEMPLIFICAZIONE E GARANZIE PER I TRASFERIMENTI I DATI PERSONALI ALL'ESTERO
1. Nell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, le parole: "o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli
22 e 24" sono sostituite dalle seguenti: "e ricorra uno dei casi
individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1".
2. Nell'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, le parole da: "ovvero," fino alla fine del periodo sono
soppresse.
3. Nell'articolo 28, comma 4, lettera b), della legge 31
dicembre 1996, n. 675, le parole: "per l'acquisizione di
informative precontrattuali attivate" sono sostituire dalle
seguenti: "per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate".
4. Nell'articolo 28, comma 4, lettera g), della legge 31
dicembre 1996, n. 675, sono inserite in fine le seguenti parole:
", ovvero individuate dalla Commissione europea con le decisioni
previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della
direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
24 ottobre 1995".
Art. 11.
MISURE PER IL TRATTAMENTO ILLECITO O NON CORRETTO
1. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, la parola: "opportune" e' sostituita dalle
seguenti: "necessarie o opportune".
2. Nella lettera l) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, dopo la parola: "blocco" sono inserite le
seguenti: "se il trattamento risulta illecito o non corretto anche
per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui
alla lettera c), oppure".
Art. 12.
SANZIONE IN TEMA DI NOTIFICAZIONE
1. L'articolo 34 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 34 (OMESSA O INCOMPLETA NOTIFICAZIONE). - 1. Chiunque,
essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alle notificazioni
in conformita' a quanto previsto dagli articoli 7, 16, comma 1, e
28, ovvero indica in esse notizie incomplete, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci
milioni a lire sessanta milioni e con la sanzione amministrativa
accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione.".
2. Alle violazioni dell'articolo 34 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, commesse prima dell'entrata in vigore del presente
decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui agli articoli 100, 101 e 102 del decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507.".
Art. 13.
TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI PERSONALI
1. Nell'articolo 35, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, le parole: "comunica o diffonde" sono sostituite dalle
seguenti: "procede al trattamento di" e le parole: "e 24, ovvero"
sono sostituite dalle parole: ", 24 e 24-bis, ovvero".
Art. 14.
OMESSA ADOZIONE DI MISURE MINIME DI SICUREZZA
1. L'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 36 (OMESSA ADOZIONE DI MISURE NECESSARIE ALLA SICUREZZA
DEI DATI). - 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le
misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in
violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e
3 dell'articolo 15, e' punito con l'arresto sino a due anni o con
l'ammenda da lire dieci milioni a lire ottanta milioni.
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi
complessi, anche con successivo atto del Garante, e' impartita una
prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non
eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile
in caso di particolare complessita' o per l'oggettiva difficolta'
dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta
giorni successivi allo scadere del termine, se risulta
l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato e' ammesso dal
garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda
stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento
estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il
pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21,
22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in
quanto applicabili.".
2. Per i procedimenti penali per il reato di cui all'articolo
36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in corso, entro quaranta
giorni, dall'entrata in vigore del presente decreto l'autore del
reato puo' fare richiesta all'autorita' giudiziaria di essere
ammesso alla procedura indicata all'articolo 36, comma 2, della
medesima legge n. 675 del 1996, come sostituito dal presente
decreto. L'Autorita' giudiziaria dispone la sospensione del
procedimento e trasmette gli atti al Garante per la protezione dei
dati personali che provvede ai sensi del medesimo articolo 36,
comma 2.
Art. 15.
INOSSERVANZA DI PROVVEDIMENTI DI DIVIETO O DI BLOCCO
1. Nell'articolo 37, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, le parole: "o dell'articolo 29, commi 4 e 5," sono sostituite
dalle seguenti: "o degli articoli 29, commi 4 e 5, e 31, comma 1,
lettera l),".
Art. 16.
FALSE COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI
1. Dopo l'articolo 37 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e'
inserito il seguente:
"Art. 37-bis (FALSITA' NELLE DICHIARAZIONI E NELLE
NOTIFICAZIONI AL GARANTE). - 1. Chiunque, nelle notificazioni di
cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 o in atti, documenti o
dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante
o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie
o circostanze o produce atti o documenti falsi, e' punito, salvo
che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da
sei mesi a tre anni.".
Art. 17.
ADEGUAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE
1. Nell'articolo 39, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, le parole: "da lire un milione a lire sei milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "da lire cinquemilioni a lire
trentamilioni".
2. All'articolo 39, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e' sostituito dal seguente:
"2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10
e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni o, nei casi di
cui agli articoli 22, 24 e 24-bis o, comunque, di maggiore
rilevanza del pregiudizio per uno o piu' interessati, da lire
cinque milioni a lire trenta milioni. La somma puo' essere
aumentata sino al triplo quando essa risulti inefficace in ragione
delle condizioni economiche del contravventore. La violazione
della disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, e' punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire tre milioni.".
3. Nell'articolo 39, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "presente
capo".
Art. 18.
ADEGUAMENTO DEI TRATTAMENTI ALLA DISCIPLINA COMUNITARIA
1. Nell'articolo 41, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni del
presente comma restano in vigore sino alla data del 30 giugno
2003.".
Art. 19.
INVESTIGAZIONI DIFENSIVE
1. Negli articoli 10, comma 4, 12, comma 1, lettera h), 20,
comma 1, lettera g) e 28, comma 4, lettera d), della legge 31
dicembre 1996, n. 675, le parole: "investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,"
sono sostituite dalle parole: "investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,".
CAPO II
ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI PROTEZIONE DEI DATI IN DETERMINATI SETTORI
Art. 20.
CODICI DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA
1. Al fine di garantire la piena attuazione dei principi
previsti dalla disciplina in materia di trattamento dei dati
personali, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera h), della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Garante promuove entro il 30
giugno 2002 la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al
trattamento dei dati personali nei settori indicati al comma 2,
tenendo conto della specificita' dei trattamenti nei diversi
ambiti, nonche' dei criteri direttivi delle raccomandazioni del
Consiglio d'Europa indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 31 dicembre 1996, n. 676.
2. I codici di cui al comma 1 riguardano il trattamento di dati
personali:
a) effettuati da fornitori di servizi di comunicazione e
informazione offerti per via telematica, con particolare riguardo
ai criteri per assicurare ed uniformare una piu' adeguata
informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di
telecomunicazione gestite da soggetti pubblici e privati rispetto
ai tipi di dati personali trattati e alle modalita' del loro
trattamento, in particolare attraverso informative fornite in
linea in modo agevole ed interattivo, per favorire una piu' ampia
trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il
pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 9 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, anche ai fini dell'eventuale rilascio di
certificazioni attestanti la qualita' delle modalita' prescelte e
il livello di sicurezza assicurato;
b) necessari per finalita' previdenziali o per la gestione
del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalita' per
l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del
consenso relativamente alla pubblicazione di annunci per finalita'
di occupazione e alla ricezione di CURRICULA contenenti dati
personali anche sensibili;
c) effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale interattiva, prevedendo anche, per i
casi in cui il trattamento non presuppone il consenso
dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere
meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere
determinate comunicazioni;
d) svolto a fini di informazione commerciale, prevedendo
anche, in correlazione con quanto previsto dall'articolo 10, comma
4, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, modalita' semplificate
per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per favorire
la qualita' e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati;
e) effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono
titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di
crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilita' e la
puntualita' nei pagamenti da parte degli interessati, individuando
anche specifiche modalita' per favorire la comunicazione di dati
personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti
dell'interessato;
f) provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o
documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi
in cui debba essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e
prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati
provenienti da piu' archivi, tenendo presente quanto previsto
dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa N. R (91) 10 in
relazione all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
g) effettuato con strumenti automatizzati di rilevazione di
immagini, prevedendo specifiche modalita' di trattamento e forme
semplificate di informativa all'interessato per garantirne la
liceita' e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto
dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Il rispetto delle disposizioni in essi contenute costituisce
condizione essenziale per la liceita' del trattamento dei dati.
4. I codici sono pubblicati nella GAZZETTA UFFICIALE della
Repubblica italiana a cura del Garante e riportati in allegato al
testo unico delle disposizioni in materia previsto dall'articolo
1, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 127.
CAPO III
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 171/1998
Art. 21.
MODALITA' DI PAGAMENTO ALTERNATIVE ALLA FATTURAZIONE
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 maggio
1998, n. 171, le parole: "consentono che" sono sostituite dalle
seguenti: "sono tenuti a predisporre ogni misura idonea
affinche'".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 13
maggio 1998, n. 171, e' inserito il seguente:
"1-bis. I fornitori di cui al comma 1 sono tenuti a
documentare al Garante, entro il 30 giugno 2002, le misure
predisposte. In caso di mancata documentazione si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 39, comma 1, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675. In mancanza di idonee misure il
Garante provvede altresi' ai sensi dell'articolo 31, comma 1,
lettere c) ed l), della medesima legge.".
Art. 22.
INFORMAZIONE AL PUBBLICO SULL'IDENTIFICAZIONE DELLA LINEA CHIAMANTE E COLLEGATA
1. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 13 maggio
1998, n. 171, le parole "di tale servizio" sono sostituite dalle
seguenti: "di tale servizio e delle possibilita' previste ai commi
1, 2, 3 e 4".
Art. 23.
CHIAMATE DI EMERGENZA
1. L'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171,
e' cosi' modificato:
"a) la rubrica e' sostituita dalla seguene: "CHIAMATE DI
DISTURBO E DI EMERGENZA)";
b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Il fornitore di una rete di telecomunicazioni
pubblica o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al
pubblico deve predisporre procedure adeguate e trasparenti per
garantire, linea per linea, l'annullamento della soppressione
dell'identificazione della linea chiamante da parte dei servizi
abilitati a ricevere chiamate d'emergenza.".
Art. 24.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 4, 22 e 23
del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 marzo 2002.
2. I provvedimento attuativi delle disposizioni di cui agli
articoli 5, comma 2, e 9 sono adottati, in sede di prima
applicazione del presente decreto, entro centoventi giorni a
decorrere dal 1 ottobre 2002.
3. In sede di prima applicazione della disposizione di cui alla
lettera a) del comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, introdotta dall'articolo 8 del presente decreto, le
garanzie previste nella medesima lettera a) sono determinate
dall'associazione, dall'ente o dall'organismo entro il 30 giugno
2002.
Art. 25.
ENTRATA IN VIGORE
1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore
il 1 febbraio 2002.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2001
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
CASTELLI, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il vaore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
NOTE ALLE PREMESSE:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo
dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa
non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Per l'argomento della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
vedasi nelle note all'art. 1.
NOTE ALL'ART. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali):
"Art. 1 (FINALITA' E DEFINIZIONI). - 1. La presente legge
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali, nonche' della
dignita' delle persone fisiche, con particolare riferimento alla
riservatezza e all'identita' personale; garantisce altresi' i
diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o
associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati
personali, ripartito in una o piu' unita' disclocate in un o piu'
siti, organizzato secondo una pluralita' di criteri determinati
tali da facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di
operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a
persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero
di identificazione personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione
od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalita'
ed alle modalita' del trattamento di dati personali, ivi compreso
il profilo della sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di
dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona
giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati
personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali
a uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a
soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non puo' essere associato ad un interessato
identificato o identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m) per "Garante", l'autorita' istituita ai sensi dell'art.
30.".
- Il testo vigente dell'art. 2 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali), come modificato dal presente
decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 2 (AMBITO DI APPLICAZIONE). - 1. La presente legge si
applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato
nel territorio dello Stato.
1-bis. LA PRESENTE LEGGE SI APPLICA ANCHE AL TRATTAMENTO DI
DATI PERSONALI EFFETTUATO DA CHIUNQUE E' STABILITO NEL TERROTORIO
DI UN PAESE NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA E IMPIEGA, PER IL
TRATTAMENTO, MEZZI SITUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO ANCHE
DIVERSI DA QUELLI ELETTRONICI O COMUNQUE AUTOMATIZZATI, SALVO CHE
ESSI SIANO UTILIZZATI SOLO AI FINI DI TRANSITO NEL TERRITORIO
DELL'UNIONE EUROPEA.
1-TER. NEI CASI DI CUI AL COMMA 1-BIS IL TITOLARE STABILITO
NEL TERRITORIO DI UN PAESE NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA
DEVE DESIGNARE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE UN
PROPRIO RAPPRESENTANTE STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO.".
NOTA ALL'ART. 2:
- Il testo vigente dell'art. 3 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali), come modificato dal presente
decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 3 (TRATTAMENTO DI DATI PER FINI ESCLUSIVAMENTE
PERSONALI). - 1. Il trattamento di dati personali effettuato da
persone fisiche per fini esclusivamente personali non e' soggetto
all'applicazione della presente legge, sempreche' i dati non siano
destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso
le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'art. 15,
nonche' l'art. 18.".
NOTE ALL'ART. 3:
- Il testo vigente dell'art. 7 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali), come modificato dal presente
decreto legislativo, e' attualmente il seguente (si veda anche
l'abrogazione dei commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-
quinquies prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto medesimo):
"Art. 7 (NOTIFICAZIONE). - 1. Il titolare che intenda
procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di
applicazione della presente legge e' tenuto a darne notificazione
al Garante SE IL TRATTAMENTO, IN RAGIONE DELLE RELATIVE MODALITA'
O DELLA NATURA DEI DATI PERSONALI, SIA SUSCETTIBILE DI RECARE
PREGIUDIZIO AI DIRITTI E ALLE LIBERTA' DELL'INTERESSATO, E NEI
SOLI CASI E CON LE MODALITA' INDIVIDUATI CON IL REGOLAMENTO DI CUI
ALL'ART. 33, COMMA 3.
2. La notificazione e' effettuata preventivamente ed una sola
volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo
idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle
operazioni da svolgere, nonche' dalla durata del trattamento e
puo' riguardare uno o piu' trattamenti con finalita' correlate.
Una nuova notificazione e' richiesta solo se muta taluno degli
elementi CHE DEVONO ESSERE INDICATI e deve precedere
l'effettuazione della variazione.
3. La notificazione e' sottoscritta dal notificante e dal
responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, la residenza o la sede del titolare;
b) le finalita' e modalita' del trattamento;
c) la natura dei dati, il luoro ove sono custoditi e le
categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non
appartenenti all'Unione europea o, qualora riguardino taluno dei
dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare
l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per
la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati
cui si riferisce il trattamento, nonche' l'eventuale connessione
con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori dal territorio
nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, la residenza o la sede DEL RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE
NEL TERRITORIO DELLO STATO E DI ALMENO UN RESPONSABILE, DA
INDICARE NEL SOGGETTO EVENTUALMENTE DESIGNATO AI FINI DI CUI
ALL'ART. 13; in mancanza di tale indicazione si considera
responsabile il notificante;
i) la qualita' e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati
nel registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile,
nonche' coloro che devono fornire le informazioni di cui all'art.
8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono
effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime,
secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui all'art.
33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono
effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive
rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali
anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in
ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
5-bis. La notificazione in forma semplificata puo' non
contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c),
e) e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui
all'art. 33, comma 3, quando il trattamento e' effettuato:
a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
sulla base di espressa disposizione di legge ai sensi degli
articoli 22, comma 3, e 24, ovvero del provvedimento di cui al
medesimo art. 24;
b) nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', ovvero dai
soggetti indicati nel comma 4-bis dell'art. 25, nel rispetto del
codice di deontologia di cui al medesimo articolo;
c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalita'
strettamente collegate all'organizzazione interna dell'attivita'
esercitata dal titolare, relativamente a dati non registrati in
una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli 22 e
24;
c-bis) per scopi storici, di ricerca scientifica e di
statistica in conformita' alle leggi, ai regolamenti, alla
normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona
condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 31.
5-ter. Fuori dei casi di cui all'art. 4, il trattamento non
e' soggetto a notificazione quando:
a) e' necessario per l'assolvimento di un compito previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria,
relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22
e 24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalita' di cui all'art. 20, comma 1,
lettera b);
c) e' effettuato per esclusive finalita' di gestione del
protocollo, relativamente ai dati necessari per la classificazione
della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui
all'art. 13, comma 1, lettera e), con particolare riferimento alle
generalita' e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica e
all'organizzazione di appartenenza;
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate
alla diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di
lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui all'art. 13,
comma 1, lettera e);
c) e' finalizzato unicamente all'adempimento di specifici
obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e
fiscali, ed e' effettuato con riferimento alle sole categorie di
dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e
diffusione strettamente collegate a tale adempimento, conservando
i dati non oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo;
f) e' effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis,
lettera b), da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi
professionali, per le sole finalita' strettamente collegate
all'adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il
segreto professionale;
g) e' effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'art.
2083 del codice civile per le sole finalita' strettamente
collegate allo svolgimento dell'attivita' professionale esercitata
e limitatamente alle categorie di dati, di interessati, di
destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di
conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle
finalita' medesime;
h) e' finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali
in conformita' alle leggi e ai regolamenti;
i) e' effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche
a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da
loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e
per il perseguimento di finalita' lecite, relativamente a dati
inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali
finalita' hanno contatti regolari con l'associazione, la
fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando gli obblighi
di informativa degli interessati e di acquisizione del consenso,
ove necessario;
m) e' effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera
l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di
legge di cui agli articoli 22 e 23;
n) e' effettuato temporaneamente ed e' finalizzato
esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di
articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto
del codice di deontologia di cui all'art. 25;
o) e' effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque
automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni
aventi finalita' di informazione giuridica, relativamente a dati
desunti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di altre
autorita';
p) e' effettuato temporaneamente per esclusive finalita' di
raccolta di adesioni a proposte di legge d'iniziativa popolare, a
richieste di REFERENDUM, a petizioni o ad appelli;
q) e' finalizzato unicamente all'amministrazione dei
condomini di cui all'art. 1117 e seguenti del codice civile,
limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di
destinatari della comunicazione necessarie per l'amministrazione
dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo
necessario per la tutela dei corrispondenti diritti;
q-bis) e' compreso nel programma statistico nazionale o in
atti di programmazione statistica previsti dalla legge ed e'
effettuato in conformita' alle leggi, ai regolamenti, alla
normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona
condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 31.
5-quater. Il titolare si puo' avvalere della notificazione
semplificata o dell'esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre
che il trattamento riguardi unicamente le finalita', le categorie
di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e
diffusione, individuate, unitamente al periodo di conservazione
dei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonche':
a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter,
lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o di regolamento o
dalla normativa comunitaria ivi indicate;
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di
deontologia ivi indicato;
c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni
rilasciate con le modalita' previste dall'art. 41, comma 7,
ovvero, per i dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24,
con provvedimenti analoghi.
5-quinquies. Il titolare che si avvale dell'esonero di cui al
comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque
ne faccia richiesta.".
- Per il testo dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1996, n.
675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali), come modificato dal presente
decreto, vedasi infra in nota all'art. 10.
- Si riporta il testo dell'art. 33 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali):
"Art. 33 (UFFICIO DEL GARANTE). - 1. Alle dipendenze del
Garante e' posto un ufficio composto, in sede di prima
applicazione della presente legge, da dipendenti dello Stato e di
altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il
medesimo ufficio e' equiparato ad ogni effetto di legge a quello
prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il
relativo contingente e' detemrinato, in misura non superiore a
quarantacinque unita', su proposta del Garante medesimo, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta
giorni dalla data di elezione del Garante. Il segretario generale
puo' essere scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
1-bis. E' istituito il ruolo organico del personale
dipendente del Garante. Con proprio regolamento il Garante
definisce:
a) l'ordinamento delle carriere e le modalita' del
reclutamente secondo le procedure previste dall'art. 36 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
b) le modalita' dell'inquadramento in ruolo del personale in
servizio alla data di entrata in vigore del regolamento;
c) il trattamento giuridico ed economico del personale,
secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e,
per gli incarichi di funzioni dirigenziali, dall'art. 19, comma 6,
del citato decreto legislativo n. 29, come sostituito dall'art. 13
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tenuto conto delle
specifiche esigenze funzionali e organizzative. Il regolamento e'
pubblicato nella GAZZETTA UFFICIALE. Nelle more della piu'
generale razionalizzazione del trattamento economico delle
autorita' amministrative indipendenti, al personale e' attribuito
l'ottanta per cento del trattamento economico del personale
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Per il periodo
intercorrente tra l'8 maggio 1997 e la data di entrata in vigore
del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231,
corrisposta al personale in servizio. Dal 1 gennaio 1998 e fino
alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, e'
inoltre corrisposta la differenza tra il nuovo trattamento e la
retribuzione gia' in godimento maggiorata della predetta
indennita' di funzione.
1-ter. L'ufficio puo' avvalersi, per motivate esigenze, di
dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di
enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai
sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non
superiore, complessivamente, a venti unita' e per non oltre il
venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non
coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale
di cui al presente comma e' corrisposta una indennita' pari alla
eventuale differenza tra il trattamento erogato
dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante
al corrispondente personale di ruolo, e comunque non inferiore
alla indennita' di cui all'art. 41 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 231 del 1991.
1-quater. Con proprio regolamento il Garante ripartisce
l'organico, fissato nel limite di cento unita', tra il personale
dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e
disciplina l'organizzazione, il funzionamento dell'ufficio, la
riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi
compresi quelli corrisposti dall'8 maggio 1997, e la gestione
delle spese, anche in deroga alle norme sulla contabilita'
generale dello Stato. Il regolamento e' pubblicato nella GAZZETTA
UFFICIALE.
1- quinquies. In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio
puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero
non superiore a venti unita', ivi compresi i consulenti assunti
con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 4.
1-sexies. All'ufficio del Garante, al fine di garantire la
responsabilita' e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i
principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del
responsabile del procedimento, nonche' quelli relativi alla
distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo,
attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti, le
funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono
poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio
dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione
finanziaria e' soggetta al controllo della Corte dei conti.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le norme
concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del
Garante, nonche' quelle dirette a disciplinare la riscossione dei
diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono
adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della
repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di
grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del
Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono determinate le
indennita' di cui all'art. 30, comma 6, e altresi' previste le
norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui
all'art. 29, commi da 1 a 5, secondo modalita' tali da assicurare,
nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del
contraddittorio tra le parti interessate, nonche' le norme volte a
precisare le modalita' per l'esercizio dei diritti di cui all'art.
13, nonche' della notificazione di cui all'art. 7, per via
telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento e' reso entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale
termine il regolamento puo' comunque essere emanato.
3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 1-quare, cessano di avere vigore le
norme adottate ai sensi del comma 3, primo periodo.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o dal delicatezza dei
problemi lo richiedano, il Garante puo' avvalersi dell'opera di
consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe
professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo
determinato, di durata non superiore a due anni, che possono
essere rinnovati, per non piu' di due volte.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante
puo' avvalersi di sistemi automaticcati ad elaborazione
informatica e di strumenti telematici propri ovvero,
salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge,
appartenenti all'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione o, in caso di indisponibilita', ad enti pubblici
convenzionali.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti
sono tenuti al segreto su tutto cio' di cui siano venuti a
conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a
banche di dati e ad operazioni di trattamento.
6-bis. Il personale dell'ufficio del Garante addetto agli
accertamenti di cui all'art. 32 riveste, in numero non superiore a
cinque unita', nei limiti del servizio cui e' destinato e secondo
le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di
polizia giudiziaria.".
NOTA ALL'ART. 4:
- Il testo vigente dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali), come modificato dal presente
decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 10 (INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA). - 1.
L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali devono essere previamente informati oralmente o per
iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei
dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati
medesimi;
e) i diritti di cui all'art. 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, la residenza o la sede del titolare, DEL SUO
RAPPRESENTANTE NEL TERRITORIO DELLO STATO E DI ALMENO UN
RESPONSABILE, DA INDICARE NEL SOGGETTO EVENTUALMENTE DESIGNATO AI
FINI DI CUI ALL'ART. 13, INDICANDO IL SITO DELLA RETE DI
COMUNICAZIONE O LE MODALITA' ATTRAVERSO LE QUALI E' ALTRIMENTI
CONOSCIBILE IN MODO AGEVOLE L'ELENCO AGGIORNATO DEI RESPONSABILI.
2. L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere gli
elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui
conoscenza puo' ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche
ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle
finalita' di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma
1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 e' data al medesimo
interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia
prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando
l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il
Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto, al
diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante,
impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base
ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica,
altresi', quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento
delle INVESTIGAZIONI DIFENSIVE DI CUI ALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2000,
N. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento.".
NOTA ALL'ART. 5:
- Il testo vigente dell'art. 12 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali), come modificato dal presente
decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 12 (CASI DI ESCLUSIONE DEL CONSENSO). - 1. Il consenso
non e' richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale e' parte l'interessato O PER L'ESECUZIONE DI
MISURE PRECONTRATTUALI ADOTTATE su richiesta di quest'ultimo,
ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi
atti o documenti conoscibili da chiunque;
d) e' finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o
di statistica ed e' effettuato nel rispetto dei codici di
deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art.
31;
e) e' effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalita'. In tal caso si applica il codice di deontologia di cui
all'art. 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita'
economiche raccolti anche ai fini indicati nell'art. 13, comma 1,
lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale;
g) e' necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso
in cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per
impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita'
di intendere o di volere;
h) e' necessario ai fini dello svolgimento delle
INVESTIGAZIONI DIFENSIVE DI CUI ALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2000, N.
397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
H-BIS) E' NECESSARIO, NEI CASI INDIVIDUATI DAL GARANTE SULLA
BASE DEI PRINCIPI SANCITI DALLA LEGGE, PER PERSEGUIRE UN LEGITTIMO
INTERESSE DEL TITOLARE O DI UN TERZO DESTINATARIO DEI DATI,
QUALORA NON PREVALGANO I DIRITTI E LE LIBERTA' FONDAMENTALI, LA
DIGNITA' O UN LEGITTIMO INTERESSE DELL'INTERESSATO.".
NOTA ALL'ART. 6:
- Il testo vigente dell'art. 14 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali), come modificato dal presente
decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 14 (LIMITI ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI). - 1. I diritti
di cui all'art. 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere
esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali
raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, converito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai
sensi dell'art. 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici, in base ad espressa disposizione di legge, per
esclusive finalita' inerenti la politica monetaria e valutaria, il
sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei
mercati creditizi e finanziari nonche' la tutela della loro
stabilita';
e) ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera h), limitatamente
al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo
svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di
cui alla medesima lettera h);
e-bis) DA FORNITORI DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI
ACCESSIBILI AL PUBBLICO, LIMITATAMENTE AI DATI PERSONALI
IDENTIFICATIVI DI CHIAMATE TELEFONICHE ENTRANTI, SALVO CHE POSSA
DERIVARNE PREGIUDIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE INVESTIGAZIONI
DIFENSIVE DI CUI ALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2000, N. 397.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Garante, anche su
segnalazione dell'interessato ai sensi dell'art. 31, comma 1,
lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui
all'art. 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed
integrazioni, verificandone l'attuazione.".
NOTA ALL'ART. 7:
- Il testo vigente dell'art. 20 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali), come modificato dal presente
decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 20 (REQUISITI PER LA COMUNICAZIONE E LA DIFFUSIONE DEI
DATI). - 1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da
parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
a-bis) QUALORA SIANO NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DI OBBLIGHI
DERIVANTI DA UN CONTRATTO DEL QUALE E' PARTE L'INTERESSATO O PER
L'ESECUZIONE DI MISURE PRECONTRATTUALI ADOTTATE SU RICHIESTA DI
QUEST'ULTIMO;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le
modalita' che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro
conoscibilita' e pubblicita':
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'. Restano fermi
i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza
ed in particolare dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a
fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il codice di
deontologia di cui all'art. 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attivita'
economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o
dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso
in cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per
impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita'
di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia
necessaria ai fini dello svolgimento delle INVESTIGAZIONI
DIFENSIVE DI CUI ALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2000, N. 397, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel
rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente
comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia
effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'art. 60 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato
con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonche' tra
societa' controllate e societa' collegate ai sensi dell'art. 2359
del codice civile, i cui trattamenti con finalita' correlate sono
stati notificati ai sensi dell'art. 7, comma 2, per il
perseguimento delle medesime finalita' per le quali i dati sono
stati raccolti;
h-bis) LIMITATAMENTE ALLA COMUNICAZIONE, QUANDO QUESTA SIA
NECESSARIA, NEI CASI INDIVIDUATI DAL GARANTE SULLA BASE DEI
PRINCIPI SANCITI DALLA LEGGE, PER PERSEGUIRE UN LEGITTIMO
INTERESSE DEL TITOLARE O DI UN TERZO DESTINATARIO DEI DATI,
QUALORA NON PREVALGONO I DIRITTI E LE LIBERTA' FONDAMENTALI, LA
DIGNITA' O UN LEGITTIMO INTERESSE DELL'INTERESSATO.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da
parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
si applicano le disposizioni dell'art. 27."
NOTA ALL'ART. 8:
- Il testo vigente dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali), come modificato dal presente
decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 22 (DATI SENSIBILI). - 1. I dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli
aderenti alle confessioni religiose in cui i rapporti con lo Stato
siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8
della Costituzione, nonche' relativi ai soggetti che con
riferimento a finalita' di natura esclusivamente religiosa hanno
contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati
dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreche' i
dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime
confessioni. Questi ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati.
1- ter. IL COMMA 1 NON SI APPLICA, ALTRESI', AI DATI
RIGUARDANTI L'ADESIONE DI ASSOCIAZIONI OD ORGANIZZAZIONI A
CARATTERE SINDACALE O DI CATEGORIA AD ALTRE ASSOCIAZIONI,
ORGANIZZAZIONI O CONFEDERAZIONI A CARATTERE SINDACALE O DI
CATEGORIA.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata
pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di
autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di
eventuali verifiche, il Garante puo' prescrivere misure e
accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del
trattamento e' tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte dei
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e'
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge,
nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere
trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalita' di
interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa
disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti
legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge,
emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i
soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della
specificazione legislativa, l'individuazione delle attivita', tra
quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono
rilevanti finalita' di interesse pubblico e per le quali e
conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento
dei dati indicati al comma 1.
3-bis. Nei casi in cui e' specificata, a norma del comma 3,
la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non sono
specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti
pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge
e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre
1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono
pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di
operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle
finalita' perseguite nei singoli casi, aggiornando tale
identificazione periodicamente.
4. I DATI PERSONALI INDICATI AL COMMA 1, POSSONO ESSERE OGGETTO
DI TRATTAMENTO PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GARANTE:
a) QUALORA IL TRATTAMENTO SIA EFFETTUATO DA ASSOCIAZIONI,
ENTI OD ORGANISMI SENZA SCOPO DI LUCRO, ANCHE NON RICONOSCIUTI, A
CARATTERE POLITICO, FILOSOFICO, RELIGIOSO O SINDACALE, IVI
COMPRESI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI, CONFESSIONI E COMUNITA'
RELIGIOSE, PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITA' LECITE, RELATIVAMENTE
AI DATI PERSONALI DEGLI ADERENTI O DEI SOGGETTI CHE IN RELAZIONE A
TALI FINALITA' HANNO CONTATTI REGOLARI CON L'ASSOCIAZIONE, ENTE OD
ORGANISMO, SEMPRE CHE I DATI NON SIANO COMUNICATI O DIFFUSI FUORI
DEL RELATIVO AMBITO E L'ENTE, L'ASSOCIAZIONE O L'ORGANISMO
DETERMININO IDONEE GARANZIE RELATIVAMENTE AI TRATTAMENTI
EFFETTUATI;
b) QUALORA IL TRATTAMENTO SIA NECESSARIO PER LA SALVAGUARDIA
DELLA VITA O DELL'INCOLUMITA' FISICA DELL'INTERESSATO O DI UN
TERZO, NEL CASO IN CUI L'INTERESSATO NON PUO' PRESTARE IL PROPRIO
CONSENSO PER IMPOSSIBILITA' FISICA, PER INCAPACITA' DI AGIRE O PER
INCAPACITA' D'INTENDERE O DI VOLERE;
c) QUALORA IL TRATTAMENTO SIA NECESSARIO AI FINI DELLO
SVOLGIMENTO DELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE DI CUI ALLA LEGGE 7
DICEMBRE 2000, N. 397, O. COMUNQUE, PER FAR VALERE O DIFENDERE IN
SEDE GIUDIZIARIA UN DIRITTO, DI RANGO PARI A QUELLO
DELL'INTERESSATO QUANDO I DATI SIANO IDONEI A RIVELARE LO STATO DI
SALUTE E LA VITA SESSUALE, SEMPRE CHE I DATI SIANO IDONEI A
RIVELARE LO STATO DI SALUTE E LA VITA SESSUALE, SEMPRE CHE I DATI
SIANO TRATTATI ESCLUSIVAMENTE PER TALI FINALITA' E PER IL PERIODO
STRETTAMENTE NECESSARIO AL LORO PERSEGUIMENTO. IL GARANTE
PRESCRIVE LE MISURE E GLI ACCORGIMENTI DI CUI AL COMMA 2 E
PROMUOVE LA SOTTOSCRIZIONE DI UN APPOSITO CODICE DI DEONTOLOGIA E
DI BUONA CONDOTTA SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 31, COMMA
1, LETTERA H). RESTA FERMO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 43, COMMA
2.".
NOTE ALL'ART. 9:
- Per il testo del'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n.
675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali), vedasi SUPRA in nota all'art. 8;
- Si riporta di seguito l'art. 24 della legge 31 dicembre
1996, n. 675:
"Art. 24 (DATI RELATIVI AI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ART. 686
DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE). - 1. Il trattamento di dati
personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686,
commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale,
e' ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di
legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti
finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
trattati e le precise operazioni autorizzate."
NOTE ALL'ART. 10:
- Il testo vigente dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali), come modificato dal presente
decreto legislativo, e' attualmente il seguente (si veda anche
l'abrogazione del comma 7 prevista dall'art. 3, comma 4, del
decreto medesimo):
"Art. 28 (TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI ALL'ESTERO). - 1.
Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale,
con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di
trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora
sia diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea E
RICORRA UNO DEI CASI INDIVIDUATI AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1.
2. Il trasferimento puo' avvenire soltanto dopo quindici giorni
dalla data della notificazione; il termine e' di venti giorni
qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento e' vietato qualora l'ordinamento dello
Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un
livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le
modalita' del trasferimento e dei trattamenti previsti, le
relative finalita', la natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento e' comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso
espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di
cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da
un contratto del quale e' parte l'interessato O PER L'ESECUZIONE
DI MISURE PRECONTRATTUALI ADOTTATE su richiesta di quest'ultimo
ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto
stipulato a favore dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse
pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero
specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se il
trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle
INVESTIGAZIONI DIFENSIVE DI CUI ALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2000, N.
397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per
tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso
in cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per
iossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di
intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso
ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di
informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o
documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate
garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un
contratto, OVVERO INDIVIDUATE DALLA COMMISSIONE EUROPEA CON LE
DECISIONI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 25, PARAGRAFO 6, E 26, PARAGRAFO
4, DELLA DIRETTIVA N. 95/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 24 OTTOBRE 1995;
g-bis) il trattamento sia finalizzato unicamente a scopi di
ricerca scientifica o di statistica e sia effettuato nel rispetto
dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai
sensi dell'art. 31.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo
puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 29, commi 6 e
7.
6. Disposizioni del presente articolo non si applicano al
trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalita'.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo e'
effettuata ai sensi dell'art. 7 ed e' annotata in apposita sezione
del registro previsto dall'art. 31, comma 1, lettera a). La
notificazione puo' essere effettuata con un unico atto unitamente
a quella prevista dall'art. 7."
- La direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, del Parlamento
europeo del Consiglio, "relativa alla tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati", dispone, rispettivamente,
all'art. 25, paragrafo 6 e, all'art. 26, paragrafo 4:
"6. La Commissione puo' constatare, secondo la procedura di
cui all'art. 31, paragrafo 2, che un Paese terzo garantisce un
livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del
presente articolo, in considerazione della sua legislazione
nazionale o dei suoi impegni internazionali, in particolare di
quelli assunti in seguito ai negoziati di cui al paragrafo 5, ai
fini della tutela della vita privata o delle liberta' e dei
diritti fondamentali della persona. Gli Stati membri adottano le
misure necessarie per conformarsi alla decisione della
Commissione.".
"4. Qualora la Commissione decida, secondo la procedura di
cui all'art. 31, paragrafo 2, che alcune clausole contrattuali
tipo offronto le garanzie sufficienti di cui al paragrafo 2, gli
Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla
decisione della Commissione.".
NOTA ALL'ART. 11:
- Il testo vigente dell'art. 31 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali), come modificato dal presente
decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 31 (COMPITI DEL GARANTE). - 1. Il Garante ha il compito
di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti
sulla base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto
delle norme di legge e di regolamento e in conformita' alla
notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le
modificazioni NECESSARIE O OPPORTUNE al fine di rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o
delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze
di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai
sensi dell'art. 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai
regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di
un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa
delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentativita', la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per
determinati settori, verificarne la conformita' alle leggi e ai
regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti
interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il
rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che
regolano la materia e delle relative finalita', nonche' delle
misure di sicurezza dei dati di cui all'art. 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o
disporne il blocco SE IL TRATTAMENTO RISULTA ILLECITO O NON
CORRETTO ANCHE PER EFFETTO DELLA MANCATA ADOZIONE DELLE MISURE
NECESSARIE DI CUI ALLA LETTERA c), OPPURE quando, in
considerazione della natrua dei dati o, comunque, delle modalita'
del trattamento o degli effetti che esso puo' determinare, vi e'
il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante
per uno o piu' interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunita' di provvedimenti
normativi richiesti dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attivita'
svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che e'
trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l'attivita' di assitenza indicata nel capitolo IV
della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto
al trattamento automatizzato di dati di carattere personale,
adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con
legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorita' designata ai fini
della cooperazione tra Stati ai sensi dell'art. 13 della
Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'art. 4
e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono
ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun Ministro
consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme
regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere
sulle materie disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo, e' tenuto nei modi di cui all'art. 33, comma 5. Entro il
termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante
promuove opportune intese con le province ed eventualmente con
altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la
consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato
su base provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per
le relazioni con il pubblico di cui all'art. 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del
presente articolo, puo' essere proposta opposizione ai sensi
dell'art. 29, commi 6 r 7.
5. Il Garante e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei
rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo
delegato membro dell'altro organo a partecipare alle riunioni
prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse
iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresi', la
collaborazione di personale specializzato addetto all'altro
organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti
tra il Garante e le autorita' di vigilanza competenti per il
settore creditizio, per le attivita' assicurative e per la
radiodiffusione e l'editoria.".
NOTA ALL'ART. 12:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante
norme in tema di "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del
sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno
1999, n. 205" e' stato pubblicato nella GAZZETTA UFFICIALE 31
dicembre 1999, n. 306, supplemento ordinario. Si riporta, di
seguito, il testo degli articoli 100, 101 e 102:
"Art. 1000 (APPLICABILITA' DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE
VIOLAZIONI ANTERIORMENTE COMMESSE). - 1. Le disposizioni del
presente decreto legislativo che sostituiscono sanzioni penali con
sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito
con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. A tali violazioni non si applicano, tuttavia, le sanzioni
amministrative accessorie introdotte dal presente decreto
legislativo, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene
accessorie.".
"Art. 101 (PROCEDIMENTI DEFINITI CON SENTENZA IRREVOCABILE). -
1. Se i procedimenti penali per le violazioni depenalizzate dal
presente decreto legislativo sono stati definiti, prima della sua
entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto, salvo
quanto previsto dai commi 2 e 3, dichiarando che il fatto non e'
previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza
delle disposizioni dell'art. 667, comma 4, del codice di procedura
penale.
2. Le multe e le ammende inflitte con le sentenze o i decreti
indicati nel comma 1 sono riscosse, insieme alle spese del
procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle
pene pecuniarie. (La Corte costituzionale, con sentenza 23-31
maggio 2001, n. 169, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimita'
del presente comma).
3. Restano salve la confisca nonche' le pene accessorie, nei
casi in cui queste ultime sono applicabili alle violazioni
depenalizzate come sanzioni amministrative.".
"Art. 102 (TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALL'AUTORITA'
AMMINISTRATIVA E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO). - 1. Nei casi
previsti dall'art. 100, comma 1, l'autorita' giudiziaria entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, dispone la trasmissione all'autorita'
amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali
relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo
che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla
medesima data.
2. Se l'azione penale non e' stata ancora esercitata, la
trasmissione degli atti e' disposta direttamente dal pubblico
ministero, che, in caso di procedimento gia' iscritto, annota la
trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato
risulta estinto per qualunque causa, il pubblico ministero
richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono
avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice, ove
l'imputato o il pubblico ministero non si oppongano, pronuncia, in
camera di consiglio, sentenza inappellabile di assoluzione o di
non luogo a procedere perche' il fatto non e' previsto dalla legge
come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del
comma 1.
4. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della
violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dalla
ricezione degli atti.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione
degli estremi della violazione, l'interessato e' ammesso al
pagamento in misura ridotta a norma dell'art. 16, della legge 24
novembre 1981, n. 689, ovvero, se si tratta di violazione al
codice della strada o in materia finanziaria, dell'art. 202, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o dell'art.
16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il
pagamento in misura ridotta e' ammesso anche in deroga ad
eventuali esclusioni o limitazioni previste dalla legge.
6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.
7. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente
articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della
legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
8. Nei casi previsti dal presente articolo la prescrizione
della sanzione o del diritto alla riscossione delle somme dovute
a titolo di sanzione amministrativa non determina responsabilita'
contabile.".
NOTA ALL'ART. 13:
- Il testo vigente dell'art. 35 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali), come modificato dal presente
decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 35 (TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI PERSONALI). - 1. Salvo
che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di
trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno,
procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto
disposto dagli articoli 11, 20 e 27, e' punito con la reclusione
sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o
diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque,
al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad
altri un danno, PROCEDE AL TRATTAMENTO DI dati personali in
violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23, 24 e 24-
bis, ovvero del divieto di cui all'art. 28, comma 3, e' punito con
la reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la
reclusione e' da uno a tre anni.".
NOTA ALL'ART. 14:
- Il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante
"Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro"
e' stato pubblicato nella GAZZETTA UFFICIALE 26 gennaio 1995, n.
21, supplemento ordinario. Si riporta, di seguito, il testo degli
articoli da 21 a 24:
"Art. 21 (VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO). - 1. Entro e non oltre
sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella
prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione e'
stata eliminata secondo le modalita' e nel termine indicati dalla
prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di
vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede
amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al
quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione
commessa. Entro centoventigiorni dalla scadenza del termine
fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al
pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonche'
l'eventuale pagamento della predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo
di vigilanza ne da' comunicazione al pubblico ministero e al
contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine
fissato nella prescrizione.".
"Art. 22 (NOTIZIE DI REATO NON PERVENUTE DALL'ORGANO DI
VIGILANZA). - 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una
contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati
o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio
diversi dall'organo di vigilanza, ne da' immediata comunicazione
all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla
prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la
contravvenzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa
il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta
giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia
di reato dal pubblico ministero.".
"Art. 23 (SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE). - 1. Il
procedimento per la contravvenzione e' sospeso dal momento
dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui
all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui
il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui
all'art. 21, commi 2 e 3.
2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento
riprende il suo corso quando l'organo di vigilanza informa il
pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una
prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art.
22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il
pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla
prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza
informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione,
il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma
1.
3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di
archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove
con incidente probatorio, ne' gli atti urgenti di indagine
preliminare, ne' il sequestro preventivo ai sensi degli articoli
321 e seguenti del codice di procedura penale.".
"Art. 24 (ESTINZIONE DEL REATO). - 1. La contravvenzione si
estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita
dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al
pagamento previsto dall'art. 21, comma 2.
2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la
contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1.
3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella
prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art.
20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o
pericolose della contravvenzione con modalita' diverse da quelle
indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini
dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal
caso, la somma da versare e' ridotta al quarto del massimo
dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.".
NOTA ALL'ART. 15:
- Il testo vigente dell'art. 37 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali), come modificato dal presente
decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 37 (INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DEL GARANTE). - 1.
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato
dal Garante ai sensi dell'art. 22, comma 2, O DEGLI ARTICOLI 29,
COMMI 4 E 5, E 31, COMMA 1, LETTERA L), e' punito con la
reclusione da tre mesi a due anni.".
NOTA ALL'ART. 17:
- Il testo vigente dell'art. 39 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali), come modificato dal presente
decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 39 (SANZIONI AMMINISTRATIVE). - 1. Chiunque omette di
fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal
Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquemilioni a lire trentamilioni.
2. LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 10 E'
PUNITA CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA
DA LIRE TREMILIONI A LIRE DICIOTTO MILIONI O, NEI CASI DI CUI AGLI
ARTICOLI 22, 24 E 24-BIS O, COMUNQUE, DI MAGGIORE RILEVANZA DEL
PREGIUDIZIO PER UNO O PIU' INTERESSATI, DA LIRE CINQUE MILIONI A
LIRE TRENTA MILIONI. LA SOMMA PUO' ESSERE AUMENTATA SINO AL TRIPLO
QUANDO ESSA RISULTI INEFFICACE IN RAGIONE DELLE CONDIZIONI
ECONOMICHE DEL CONTRAVVENTORE. LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI
CUI ALL'ART. 23, COMMA 2, E' PUNITA CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA
DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA LIRE CINQUECENTOMILA A LIRE TRE
MILIONI.
3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le
sanzioni di cui al PRESENTE CAPO e' il Garante. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni. I prventi, nella misura del
cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di
cui all'art. 33, comma 2, e sono utilizzati unicamente per
l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 31, comma 1, lettera
i) e 32.".
NOTA ALL'ART. 18:
- Il testo vigente dell'art. 41 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali), come modificato dal presente
decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 41 (DISPOSIZIONI TRANSITORIE). 1. Fermo restando
l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le
disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso
dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali
raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della
legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale
data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla
comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla presente
legge. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE COMMA RESTANO IN VIGORE SINO
ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2003.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1
gennaio 1998, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28
sono effettuate dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i
trattamenti di cui all'art. 5 riguardanti dati diversi da quelli
di cui agli articoli 22 e 24, nonche' per quelli di cui all'art.
4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1 aprile 1998 al 30 giugno
1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'art. 15, comma 2,
devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di
tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera
tale da evitare un incremento dei rischi di cui all'art. 15, comma
1.
4. le misure di cui all'art. 15, comma 3, devono essere
adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui
all'art. 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli
enti pubblici economici, e' all'art. 24, possono essere proseguiti
anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa
comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino
alla elezione del Garante ai sensi dell'art. 30, le funzioni del
Garante sono svolte dal presidente dell'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per
lesame dei ricorsi di cui all'art. 29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono
un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla
medesima autorizzazione e fatta eccesione per la disposizione di
cui all'art. 28, comma 4, lettera g), a decorrere dal 30 novembre
1997. Le medesime disposizioni possono essere applicate dal
garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a
determinate categorie di titolari o di trattamenti.
7-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, le
informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e
27, comma 2, possono essere date entro il 30 novembre 1997.".
NOTE ALL'ART. 19:
- Per il testo dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n.
675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali), vedasi SUPRA in nota all'art. 4.
- Per il testo dell'art. 12 della legge 31 dicembre 1996, n.
675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali), vedasi SUPRA in nota all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 20 della legge 31 dicembre 1996, n.
675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali), vedasi SUPRA in nota all'art. 7.
- Per il testo dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1996, n.
675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali), vedasi SUPRA in nota all'art. 10.
NOTE ALL'ART. 20:
- Per il testo dell'art. 31 della legge 31 dicembre 1996, n.
675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali), vedasi SUPRA in nota all'art. 11.
- La legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante: "Delega al
Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali", e' stata pubblicata
nella GAZZETTA UFFICIALE n. 5 dell'8 gennaio 1997, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali):
"Art. 9 (MODALITA' DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI
PERSONALI). 1. I dati personali oggetto di trattamento devono
essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in
termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalita' per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
1-bis. Il trattamento di dati personali per scopi storici, di
ricerca scientifica o di statistica e' compatibile con gli scopi
per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e puo'
essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi
ultimi scopi.".
- Per il testo dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n.
675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali), vedasi SUPRA in nota all'art. 4.
- La raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R. (91) 10,
del 9 settembre 1991, concerne la comunicazione a terzi di dati
personali detenuti da organismi pubblici.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24 marzo 2001,
n. 127, pubblicata nella GAZZETTA UFFICIALE 19 aprile 2001, n. 91,
recante: "Differimento del termine per l'esercizio della delega
prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di
trattamento dei dati personali":
"Art. 1. - 1. I decreti legislativi di cui all'art. 1, comma
1, lettere b), numeri 2), 3), 4), 5) e 6), c) d), e), i), l), n),
ed o), e all'art. 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e
successive modificazioni, in materia di trattamento dei dati
personali, sono emanati entro il 31 dicembre 2001, sulla base dei
principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono emanati previo
parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere e'
espresso entro trenta giorni dalla richiesta, indicando
specificamente le eventuali disposizioni non ritenute
corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella
legge di delegazione.
3. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti
legislativi qualora il parere non sia espresso entro trenta giorni
dalla richiesta.
4. Il Governo emana, entro dodici mesi dallo scadere del
termine di cui al comma 1 e previa acquisizione dei pareri
previsti nel comma 2, da esprimersi entro sessanta giorni dalla
richiesta, un testo unico delle disposizioni in materia di tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e delle disposizioni connesse, coordinandovi le norme
vigenti ed apportando alle medesime le integrazioni e
modificazioni necessarie al predetto coordinamento o per
assicurarne la migliore attuazione.
5. Il Governo procede comunque alla emanazione del testo unico
qualora il parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla
richiesta.".
NOTA ALL'ART. 21:
- Il testo vigente dell'art. 5 del decreto legislativo 13
maggio 1998, n. 171, recante "Disposizioni in materia di tutela
della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in
attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, ed in tema di attivita' giornalistica", come modificato
dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 5 (MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DETTAGLIATA).
- 1. I fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al
pubblico sono tenuti a predisporre ogni misura idonea affinche' i
servizi richiesti e le chiamate effettuate da qualsiasi terminale
possano essere pagate con modalita' alternative alla fatturazione,
anche anonime, quali le carte di pagamento o prepagate.
1-bis. I FORNITORI DI CUI AL COMMA 1 SONO TENUTI A
DOCUMENTARE AL GARANTE, ENTRO IL 30 GIUGNO 2002, LE MISURE
PREDISPOSTE. IN CASO DI MANCATA DOCUMENTAZIONE SI APPLICA LA
SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DALL'ART. 39, COMMA 1, DELLA
LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 675. IN MANCANZA DI IDONEE MISURE IL
GARANTE PROVVEDE ALTRESI' AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 1, LETTERE
C) ED L), DELLA MEDESIMA LEGGE.
2. Nella documentazione relativa alle chiamate effettuate
inviate agli abbonati non vengono evidenziati i servizi e le
chiamate di cui al comma 1.
3. Gli abbonati hanno diritto di ricevere in dettaglio, a
richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli
elementi che compongono la fattura, relativi, in particolare, alla
data e all'ora di inizio della conversazione, al numero
selezionato, al tipo, alla localita', alla durata e al numero di
scatti addebitati per ciascuna conversazione. In ogni caso, nella
documentazione fornita all'abbonato non sono evidenziate le ultime
tre cifre del numero chiamato.".
NOTA ALL'ART. 22:
- Il testo vigente dell'art. 6 del decreto legislativo 13
maggio 1998, n. 171, recante "Disposizioni in materia di tutela
della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in
attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, ed in tema di attivita' giornalistica", come modificato
dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 6 (IDENTIFICAZIONE DELLA LINEA). - 1. Se e' disponibile
la presentazione dell'identificazione della linea chiamante,
l'utente chiamante deve avere la possibilita' di eliminare,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
della identificazione della linea chiamante chiamata per chiamata.
L'abbonato chiamante deve avere la stessa possibilita' linea per
linea.
2. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante, l'abbonato chiamato deve avere la
possibilita', gratuitamente e mediante una funzione semplice, di
impedire la presentazione dell'identificazione delle chiamate
entranti.
3. Se e' disponibile la presentazione della linea chiamante e
tale identificazione e' presentata prima che la comunicazione e'
stabilita, l'abbonato chiamato deve avere la possibilita',
gratuitamente e mediante una funzione semplice, di respingere le
chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante e' stata eliminata dall'utente o abbonato
chiamante.
4. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea collegata, l'abbonato chiamato deve avere la
possibilita' di eliminare, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, la presentazione dell'identificazione della linea
collegata all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle chiamate
dirette verso altri Paesi; quelle di cui ai commi 2, 3 e 4 si
applicano anche alle chiamate in arrivo da altri Paesi.
6. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore di una
rete di telecomunicazioni pubblica o di un servizio di
telecomunicazioni accessibili al pubblico deve informare gli
abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio E DELLE
POSSIBILITA' PREVISTE AI COMMI 1, 2, 3 E 4.".
NOTA ALL'ART. 23:
- Il testo vigente dell'art. 7 del decreto legislativo 13
maggio 1998, n. 171, recante "Disposizioni in materia di tutela
della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in
attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, ed in tema di attivita' giornalistica", come modificato
dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 7 (CHIAMATE DI DISTURBO E DI EMERGENZA). - 1.
L'abbonato che riceve chiamate di disturbo puo' richiedere, a
proprie spese ed anche telefonicamente in caso di urgenza, che il
fornitore del servizio di telecomunicazioni accessibile al
pubblico renda inefficace la soppressione dell'identificazione
della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza
della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione puo'
essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le
chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici
giorni.
2. L'istanza formulata per iscritto dall'abbonato deve
specificare le modalita' di ricezione delle chiamate di disturbo
e, nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica, deve
essere inviata entro ventiquattro ore.
2-bis. IL FORNITORE DI UNA RETE DI TELECOMUNICAZIONI PUBBLICA
O DI UN SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO DEVE
PREDISPORRE PROCEDURE ADEGUATE E TRASPARENTI PER GARANTIRE, LINEA
PER LINEA, L'ANNULLAMENTO DELLA SOPPRESSIONE DELL'IDENTIFICAZIONE
DELLA LINEA CHIAMANTE DA PARTE DEI SERVIZI ABILITATI A RICEVERE
CHIAMATE D'EMERGENZA.".