GAZZETTA UFFICIALE N.138 DEL 15 GIUGNO 1999 DECRETO LEGISLATIVO 6 MAGGIO 1999, N. 169
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/9/CE RELATIVA ALLA TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DI DATI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle
banche di dati;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli
articoli 1 e 2, nonche' l'articolo 43 che detta i criteri di
delega al Governo per il recepimento della citata direttiva
96/9/CE;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Vista la legge 20 giugno 1973, n. 399, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle
opere letterarie ed artistiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 30 aprile 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, delle comunicazioni e per i beni e le attivita'
culturali;
E M A N A il seguente decreto legislativo:
ARTICOLO 1.
1. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: (, nonche' le
banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale
costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.).
ARTICOLO 2.
1. Dopo il numero 8) dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e' aggiunto il seguente:
(9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1,
intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti
sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente
accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela
delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia
impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.).
ARTICOLO 3.
1. L'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
sostituito dal seguente:
Articolo 12-bis. - Salvo patto contrario, il datore di lavoro e'
titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del
programma per elaborare o della banca di dati creati dal
lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su
istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.).
ARTICOLO 4.
1. Dopo la sezione VI del capo IV del titolo I della legge 22
aprile 1941, n. 633, e' inserita la seguente:
SEZIONE VII - BANCHE DATI
Art. 64-quinquies. - 1. L'autore di una banca di dati ha il
diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale,
con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni
altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o
di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel
territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o
con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare,
all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in
pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi
mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione,
presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle
operazioni di cui alla lettera b).
ART. 64-SEXIES. - 1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui
all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto:
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando
abbiano esclusivamente finalita' didattiche o di ricerca
scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purhce' si
indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo
non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attivita' di
accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione
permanente della totalita' o di parte sostanziale del contenuto su
altro supporto sono comunque soggete all'autorizzazione del
titolare del diritto;
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica
o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.
2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attivita'
indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte
dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se
tali attivita' sono necessarie per l'accesso al contenuto della
stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente
legittimo e' autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca
di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2
sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione
delle opere letterarie e artistiche, ratifica e resa esecutiva con
legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e
2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la
loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare
del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della
banca di dati.).
ARTICOLO 5.
1. Dopo il titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
inserito il seguente:
TITOLO II-BIS
DISPOSIZIONI SUI DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI
CAPO I
DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI
Art. 102-bis. - 1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti
rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua
verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi
finanziari, tempo o lavoro;
b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della
totalita' di una parte sostanziale del contenuto di una banca di
dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia
forma. L'attivita' di prestito dei soggetti di cui all'articolo
69, comma 1, non costituisce atto di estrazione;
c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del
pubblico della totalita' o di una parte sostanziale del contenuto
della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio,
trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.
L'attivita' di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma
1, non costituisce atto di reimpiego.
2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata
o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione europea
esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel
territorio dell'Unione europea.
3. Indipendentemente dalla tutelabilita' della banca di dati a
norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza
pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il
costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e
alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le
operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalita' o di una
parte sostanziale della stessa.
4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i
cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato
membro dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio
dell'Unione europea.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresi' alle
imprese e societa' costituite secondo la normativa di uno Stato
membro dell'Unione europea la normativa di uno Stato membro
dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione
centrale o il centro d'attivita' principale all'interno della
Unione europea; tuttavia, qualora la societa' o l'impresa abbia
all'interno della Unione europea soltanto la propria sede sociale,
deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attivita'
della medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione
europea.
6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del
completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici
anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data del
completamento stesso.
7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposzione
del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il
diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici
anni dal 1 gennaio dell'anno sccessivo alla data della prima messa
a disposizione del pubblico.
8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati
modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi
investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal
momento del completamento o della prima messa a disposizione del
pubblico della banca di dati cosi' modificata o integrata, e come
tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di
durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.
9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e
sistemici di parti non sostanziali del contenuto della banca di
dati, qualora presuppongono operazioni contrarie alla normale
gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio
ingiustificato al costitutore della banca di dati.
10. Il diritto di cui al comma 3 puo' essere acquisito o
trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.
CAPO II
DIRITTI E OBBLIGHI DELL'UTENTE
Art. 102-ter. - 1. L'utente legittimo della banca di dati messa
a disposizione del pubblico non puo' arrecare pregiudizio al
titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso
relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.
2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi
modo a disposizione del pubblico non puo' eseguire operazioni che
siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o
che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della
banca di dati.
3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della
banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del
pubblico le attivita' di estrazione o reimpiego di parti non
sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del
contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate
dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo e' autorizzato ad
effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della
banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale
parte.
4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1,
2 e 3 sono nulle.).
ARTICOLO 6.
1. L'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
cosi' modificato:
a) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
1-bis. Chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce,
trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica presenta o
dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e
64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca
di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-
bis e 102-ter e' soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a
tre anni e della multa da lire un milione a lire dieci milioni. La
pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e a lire
tre milioni di multa se il fatto e' di rilevante gravita' ovvero
se la banca di dati oggetto delle abusive operazioni di
riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione,
comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico,
estrazione o reimpiego sia stata distribuita, venduta o concessa
in locazione su supporti contrassegnati dalla societa' italiana
degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del
relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio
1942, n. 1369;
b) al comma 2, le parole: al comma 1 sono sostituite dalle
seguenti: (ai commi 1 e 1-bis).
ARTICOLO 7.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1. Le disposizioni del titolo I della legge 22 aprile 1941, n.
633, si applicano anche alle banche di dati create prima del 1
gennaio 1998 e che entro la data di entrata in vigore del presente
decreto soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto
medesimo, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti
acquisiti anteriormente. la stessa disposizione si applica anche
alle banche di dati create dal 1 gennaio 1998 fino alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni del capo I del titolo II-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, si applicano anche alle banche di dati
costituite completamente nei 15 anni precedenti il 1 gennaio 1998
e che alla data di entrata in vigore del presente decreto
soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto medesimo,
fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti
anteriormente. La stessa disposizione si applica anche alle banche
di dati costituite completamente dal 1 gennaio 1998 fino alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per le banche di dati di cui al comma 2, primo periodo, il
termine di cui all'articolo 102-bis, comma 5, della legge 22
aprile 1941, n. 633, decorre dal 1 gennaio 1998.
4. Il presente decreto non osta all'applicazione delle
disposizioni concernenti, in particolar modo, il diritto d'autore,
i diritti connessi o altri diritti od obblighi preesistenti su
dati, opere o altri elementi inseriti in una banca di dati,
brevetti, marchi commerciali, disegni e modelli industriali, la
protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, le norme
sulle intese e sulla concorrenza sleale, il segreto industriale,
la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati di carattere
personale ed il rispetto della vita privata, l'accesso ai
documenti pubblici o il diritto dei contratti.
ARTICOLO 8.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 maggio 1999
SCALFARO
D'ALEMA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
LETTA, MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE
DINI, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DILIBERTO, MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
CIAMPI, MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
CARDINALE, MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
MELANDRI, MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI.
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
(G.U.C.E.).
NOTA AL TITOLO:
- Per quanto concerne la direttiva 96/9/CE vedasi nelle note
alla premesse.
NOTE ALLE PREMESSE:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non
con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per
tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanrare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 96/9/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 49/29 del 28
febbraio 1996.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: Disposizioni per
l'adempimento di obblighi dell'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997).
- Gli articoli 1, 2 e 43 della succitata legge 24 aprile 1998,
n. 128, cosi' recitano:
(Art. 1 (Delega al Governo l'attuazione di direttive
comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente
legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle direttive comprese ell'elenco di cui all'allegato
A; la scadenza e' prorogata di sei mesi se, per effetto di
direttive norificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina
risultante da direttive comprese nell'elenco e' modificata senza
che siano introdotte nuove norme di principio.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art.
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per il
coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con
competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non
proponenti.
3. Gli shcemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono
trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia
espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmisione, il
parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale
termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.
Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada
nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti
al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dalla presente
legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa
fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei
commi 2 e 3 disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e
ai sensi dell'art. 17.
5. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al
comma 1, e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385 e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati
nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
6. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al
comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva
92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge
22 febbraio 1994, n. 146, e dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Nell'esercizio della delega il Governo dispone l'applicazione
delle norme di cui all'art. 10 del citato decreto legislativo n.
494 del 1996 a laureati con adeguata competenza tecnica o
documentabile esperienza curriculare e professionale nel settore
della sicurezza.
7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al
comma 1 e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni
integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina
recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle
direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 6, comma
1, lettere a), b), c) e d), della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
8. Il Governo e' delegato ad emanare, secondo i criteri e i
principi direttivi di cui all'art. 2, entro il termine di cui al
comma 1 e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad
adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre
1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al
coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli
agenti commerciali indipendenti.
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai
criteri e ai principi generali di cui all'art. 2, e' data
attuazione:
a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la
direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle
ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle
carni di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri
specifici previsti all'art. 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52
e tenendo conto delle direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE,
96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/73/CEE;
b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla
protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento
informandosi anche ai criteri specifici previsti all'art. 37 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52;
c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli
animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del
Consiglio sulle norme minime per la protezione dei vitelli,
tenendo conto della decisione della Commissione 97/182/CE.
Art. 2 (Criteri e principi direttivi generali della delega
legislativa).
- 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti
negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1
saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i
singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno
introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline
stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove
necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni
contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni
amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei
decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente,
dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a
tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo
nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo
interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli
tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n.
689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo
o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta
a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechi no un danno di
particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di
una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a
lire duecento milioni sara' prevista per le infrazioni che ledano
o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni
sopra indicate saranno determinate nella loro entita' tenendo
conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto
che ciascuna infrazione presenta in estratto, di specifiche
qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono
particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'
del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al
colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In
ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste
sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente
gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano
omogenee e di pari offensiva rispetto alle infrazioni medesime;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardino l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statati o
regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla
relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile
1987, n. 183, osservando altresi' il disposto dell'art. 11-ter,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7
della legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti
direttive gia' attuate con legge o decreto legislativo si
provvedera' se la modificazione non comporta ampliamento della
materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla
legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva
modificata;
f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime
autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro
mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di
servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la
cui attuazione e' stata conferita la delega legislativa, o di
servizi a questi connessi;
g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle
materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina
disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali
modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio
della delega;
h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario
e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e
l'art. 6 primo comma, del decreto del presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616).
(Art. 43 (Tutela giuridica delle banche di dati). - 1.
L'attuazione della direttiva 96/9/CE del parlamento europeo e del
Consiglio si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:
A) definire la nozione giuridica di banca di dati ai sensi
dell'art. 1 della direttiva ed agli effetti del recepimento della
medesima;
b) comprendere la banca di dati alle condizioni previste dalla
direttiva tra le opere protette ai sensi dell'art. 2 della legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
c) riconoscere e disciplinare l'esercizio del diritto esclusivo
dell'autore delle banche di dati;
d) prevedere deroghe al diritto esclusivo di autorizzare
l'estrazione e il reimpiego di una parte sostanziale del contenuto
di una banca di dati, in conformita' a quanto disposto dall'art.
6, comma 2, lettera b) e c), della direttiva;
e) riconoscere e disciplinare, in applicazione delle
disposizioni contenute nel capitolo III della direttiva, il
diritto specifico di chi ha costituito la banca di dati alla
tutela dell'investimento;
f) prevedere disposizioni transitorie in conformita' a quanto
previsto dall'art. 14 della direttiva).
NOTA ALL'ART. 1:
- Il testo vigente del secondo comma dell'art. 1 della legge 22
aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio), cosi' modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
(Sono altresi' protetti i programmi per elaboratore come opere
letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione
delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva
con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonche' le banche di dati che
per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una
creazione intellettuale dell'autore.).
NOTA ALL'ARTICOLO 2:
- Il testo vigente dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n.
633, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
Art. 2. - In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche,
religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le
opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di
per se' opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia
fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del
disegno, della incisione e della arti figurative similari,
compresa la scenografia, anche se applicata all'industria,
sempreche' il loro valore artistico sia scindibile dal carattere
industriale del prodotto al quale sono associate;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreche'
non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle
norme del capo quinto del titolo secondo;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento
analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di
semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del
titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi
purche' originali quale risultato di creazione intellettuale
dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente
legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi
elemento di un programma, compresi quelli alla base delle que
interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale
preparatorio per far progettazione del programma stesso;
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'art. 1, intese
come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti
sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente
accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela
delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia
impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto).
NOTA ALL'ARTICOLO 3:
- Per quanto riguarda la legge 22 aprile 1941, n. 633, si veda
in nota all'articolo 1.
NOTE ALL'ARTICOLO 4:
- per quanto riguarda la legge 22 aprile 1941, n. 633, si veda
in nota all'art. 1.
- L'art. 1418 del codice civile cosi' recita:
(Art. 1418 (Cause di nullita' del contratto). - Il contratto e'
nullo quando e' contrario a norme imperative, salvo che la legge
disponga diversamente. Producono nullita' del contratto la
mancanza di uno dei requisiti indicati dell'articolo 1325;
l'illiceita' della causa, l'illiceita' dei motivi nel caso
indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti
stabiliti dall'art. 1346. Il contratto e' altresi' nullo negli
altri casi stabiliti dalla legge.).
- La legge 20 giugno 1978, n. 399, reca (Ratifica ed esecuzione
della convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata
a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908,
completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno
1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967
e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato).
NOTA ALL'ARTICOLO 5:
- Per quanto riguarda la legge 22 aprile 1941, n. 633, si veda
in nota all'articolo 1.
NOTA ALL'ARTICOLO 6:
- Il testo vigente dell'articolo 171-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
(ART. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica a fini di
lucro programmi per elaboratore, o, ai medesimi e sapendo o avendo
motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa,
distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in
locazione i medesimi programmi, e' soggetto alla pena della
reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L. 1.000.000 a
L. 10.000.000. Si applica la stessa pena se il fatto concerne
qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la
rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi
applicati a protezione di un programma per elaborare.
La pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la
multa a L. 3.000.000 se il fatto e' di rilevante gravita' ovvero
se il programma oggetto dall'abusiva duplicazione, importazione,
distribuzione, vendita, detenzione a scopo commericale o locazione
sia stato precedentemente distribuito, venduto o concesso in
locazione su supporti contrassegnati dalla Societa' italiana degli
autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo
regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n.
1369.
1-bis. Chiunque al fine di trarne profitto, riproduce,
trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o
dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, in
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e
64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca
di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-
bis e 102-ter e' soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a
tre anni e della multa da lire un milione a lire dieci milioni. La
pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e a lire
tre milioni di multa se il fatto e' di rilevante gravita' ovvero
se la banca di dati oggetto delle abusive operazioni di
riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione,
comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico,
estrazione o reimpiego sia stata distribuita, venduta o concessa
in locazione su supporti contrassegnati dalla Societa' italiana
degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del
relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio
1942, n. 1369.
2. La condanna per i reati previsti ai commi 1 e 1-bis comporta
la pubblicazione della sentenza in uno o piu' quotidiani e in uno
o piu' periodici specializzati).
NOTA ALL'ARTICOLO 7:
- per quanto riguarda la legge 22 aprile 1941, n. 633, si veda
in nota all'articolo 1.